La circostanza che l’investimento sia stato effettuato nella fase del c.d. grey market, ossia nei giorni precedenti alla quotazione dei titoli, costituisce un’informazione primaria, relativa alla stessa definizione di base del prodotto oggetto di investimento al pari della clausola contenuta nella contrattualista relativa alla Offering Circular, che impegnava le parti contraenti (emittente e le banche collocatrici dei bonds), nonché i loro aventi causa, a non far circolare i titoli in Italia tra gli investitori retail.
Rispetto a tali informative va evidenziato il messaggio di straordinario rischio che le stesse di base contengono, per rilevare come la loro comunicazione agli investitori retail ben può rilevarsi comunque decisiva per la formazione di una decisione di investimento.
E, per contro, che la mancanza di tale informativa, in caso di danno da investimento, risulti decisiva ai fini della configurazione del nesso di causalità.