L’art. 2497 cod. civ. in materia di responsabilità da direzione e coordinamento di società è norma ispirata al principio di effettività.
In tal senso, l’apprezzamento di esistenza di un gruppo implica certamente l’esistenza di più società, ma non che la costituzione delle medesime o dell’ente di controllo debba esser desunta da atti formali; men che meno è legato alla simultaneità operativa delle società unitariamente controllate.
Invero, le formalità attinenti alla costituzione delle società e la stessa iscrizione come disciplinata dall’art. 2497-bis cod. civ. non hanno efficacia costitutiva del gruppo, né la pubblicità in sé determina l’inizio dell’attività di direzione e coordinamento, poiché su tutto prevale, in tema di gruppi, il principio di effettività, con riferimento all’inizio, allo svolgimento e alla cessazione dell’attività considerata dalla legge; donde rilevante resta la situazione di fatto, al di là degli indici formali.