Gli atti propri dei gruppi europei di interesse economico (Geie) soggetti ad imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell’art. 4, lett. g), della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986, non sono tutti quelli di cui è parte un Geie, bensì solo quelli previsti dalle lettere da a) a f) del citato art. 4, ad eccezione degli atti di costituzione mediante dotazione di capitale e di aumento di capitale attuati con conferimento di proprietà o di diritto reale di godimento su unità da diporto, che, ai sensi della nota V) allo stesso art. 4, sono soggetti alle imposte previste dall’art. 7 della Tariffa Parte Prima allegata al d.P.R. n. 131 del 1986.