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Gruppo Bancario Cooperativo: pubblicate le nuove Disposizioni Banca d’Italia

3 Novembre 2016
Di cosa si parla in questo articolo

Banca d’Italia ha pubblicato il 19° aggiornamento alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni di Vigilanza per le banche, con cui è stato inserito nella Parte Terza della Circolare il nuovo Capitolo 5 (Gruppo Bancario Cooperativo), con cui è data attuazione agli artt. 37-bis e 37-ter TUB introdotti dalla riforma delle banche di credito cooperativo di cui al decreto legge 14 febbraio 2016, n. 18, convertito in legge, con modifiche, dalla legge 8 aprile 2016, n. 49.

Conseguentemente, sono rinumerati gli esistenti Capitoli da 5 a 7 della Parte Terza.

In particolare, le disposizioni disciplinano:

  • i requisiti organizzativi della capogruppo e la composizione del gruppo, con riferimento sia al gruppo bancario cooperativo sia al gruppo provinciale (Sezione II);
  • il contenuto minimo del contratto di coesione fra la capogruppo e le banche affiliate, in particolare per quanto riguarda il governo societario del gruppo, i poteri della capogruppo in materia di nomina degli organi delle banche affiliate, i controlli interni e i sistemi informativi, l’attività di controllo e intervento della capogruppo, il rispetto dei requisiti prudenziali e degli obblighi segnaletici verso l’autorità di vigilanza, le decisioni di rilievo strategico, le sanzioni previste nel contratto, i doveri della capogruppo e i criteri di compensazione e distribuzione dei vantaggi (Sezione III, par. 1);
  • le caratteristiche dell’accordo di garanzia fra la capogruppo e le banche affiliate (Sezione III, par. 2);
  • i criteri e le condizioni di adesione al gruppo bancario cooperativo (Sezione III, par. 3);
  • gli statuti della capogruppo e delle banche affiliate, anche con riferimento al gruppo provinciale (Sezione IV);
  • la costituzione del gruppo bancario cooperativo, ivi comprese le indicazioni sui criteri a cui la Banca d’Italia si attiene nel relativo procedimento amministrativo e sulla prima applicazione della riforma (Sezione V).
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