Con Risposta n. 539 del 11 novembre 2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in ordine all’esclusione di una stabile organizzazione residente di una società del gruppo dalla partecipazione dal “Gruppo IVA”, ex art. 70-bis, c. 1, Dpr 633/1972, per insussistenza dei vincoli previsti dall’art. 70-ter del Dpr 633/1972.
Il parametro fondamentale fissato dal suddetto art. 70-ter è costituito dalla nozione generale di controllo di diritto fornita al primo comma, numero 1), dell’articolo 2359 del codice civile; in base a tale disposizione, si considera controllata la società in cui un’altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria.
Per i motivi meglio espressi nella Risposta allegata, l’Agenzia ha ritenuto che la meccanica di funzionamento del gruppo IVA porta a escludere che possano entrare a far parte del gruppo, in veste di controllati, soggetti, quali le stabili organizzazioni IVA di entità non residenti nel territorio dello Stato, nei confronti dei quali non risulta possibile accertare la presenza dei requisiti di cui all’art. 2359, primo comma, del codice civile.
Le stabili organizzazioni IVA di soggetti passivi non stabiliti possono invece entrare a far parte del gruppo (unitamente alle altre società controllate stabilite in Italia), nella diversa ipotesi in cui la Casa Madre eserciti, ai sensi dell’articolo 2359, primo comma, del codice civile, un controllo di diritto nei confronti delle altre entità stabilite nel territorio dello Stato, a loro volta aderenti al gruppo IVA.