Con Risposta n. 757 del 03 novembre 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla decorrenza dell’inclusione nel Gruppo IVA di società neocostituite.
Nel richiamare la disciplina prevista dall’articolo 70-quater, comma 5, primo periodo del Titolo V-bis del D.P.R. n. 633 del 1972, l’Agenzia ricorda come l’ingresso di “nuovi” soggetti non avvenga immediatamente, determinandosi una cesura temporale fra il momento in cui si verifica l’instaurazione dei predetti vincoli e quello in cui il nuovo soggetto partecipa al regime de quo: la partecipazione al Gruppo IVA, infatti, acquista efficacia a decorrere all’anno successivo a quello in cui si instaurano tali vincoli.
Con specifico riguardo al caso di società neocostituite, valgono quindi le indicazioni fornite dall’Agenzia nella risoluzione n. 30/E del 7 maggio 2021, che non riguardano solo l’ipotesi di ingresso in itinere di una società già esistente alla data di costituzione del Gruppo IVA, rispetto alla quale si sono successivamente instaurati i vincoli finanziario, economico e organizzativo previsti dal legislatore.
Tali indicazioni trovano infatti applicazione anche in casi in cui una o più società neocostituite, attraverso l’ingresso nel Gruppo, determino, di fatto, un ampliamento, oltre che del perimetro soggettivo, anche delle attività dell’intero Gruppo originariamente costituito.