Con risposta ad interpello n. 756 del 3 novembre 2021, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in merito all’individuazione delle modalità con cui una branch italiana di una società inglese, aderente ad un Gruppo IVA costituito nel Regno Unito, possa ottenere il rimborso dell’IVA assolta sui beni e servizi acquistati nel territorio dello Stato.
A tal riguardo, evidenzia l’Agenzia, occorre chiarire se ai fini del trattamento, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intervenute nel periodo post Brexit tra stabile organizzazione italiana e casa madre appartenente al Gruppo IVA inglese continuino a trovare applicazione i principi elaborati dai giudici comunitari con la sentenza Skandia – secondo cui l’appartenenza della casa madre e/o branch ad un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro spezza il nesso d’identità soggettiva che intercorre tra stabilimento principale e branch estera – a nulla rilevando la circostanza che per il Regno Unito, a seguito del recesso di quest’ultimo dall’Unione Europea, operino le regole e le formalità di natura fiscale e doganale in vigore con i Paesi terzi.
Sul punto si è espresso il Comitato IVA, il quale ha adottato delle Linee Guida secondo cui i principi ” Skandia” si applicano a prescindere da quale “entity” (SO o casa madre) faccia parte del gruppo IVA (principio quest’ultimo di recente confermato anche dalla Corte di Giustizia nella sentenza Danske Bank dell’11 marzo 2021) e anche a prescindere dal fatto che la transazione avvenga tra Stati membri o tra uno Stato membro e un Paese terzo.
Conseguentemente, in conformità alle conclusioni cui è pervenuto il Comitato IVA, la disciplina recata dall’articolo 70-quinquies, comma 4-quater) del DPR n. 633 del 1972- che prevede la rilevanza, agli effetti dell’IVA, delle operazioni intercorse tra casa madre e/o stabile organizzazione quando uno dei due soggetti appartiene a un Gruppo IVA costituito in uno Stato membro dell’UE mentre l’altro operatore è stabilito in Italia – trova applicazione anche per le operazioni intervenute, nel periodo post Brexit, tra casa madre e stabile organizzazione nell’ipotesi in cui uno dei due operatori aderisca al Gruppo IVA inglese, nel presupposto che quest’ultimo continui ad integrare la nozione di Gruppo IVA di cui all’articolo 11 della Direttiva CEE n. 112 del 2006.
Pertanto, alla luce delle considerazioni sopra svolte, l’Agenzia delle entrate ha ritenuto che, nel caso di specie, considerato che la SO istante non effettua operazioni imponibili in Italia, la stessa potrà chiedere il rimborso dell’eccedenza detraibile ai sensi dell’articolo 30, secondo comma, lett. d), del DPR n. 633 del 1972.