Con Risposta n. 124 del 24 febbraio 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di gruppo IVA e presunzione di insussistenza del vincolo economico.
Come noto, ai sensi dell’articolo 70-quater del Decreto IVA, il Gruppo IVA si costituisce a seguito di un’opzione esercitata da tutti i soggetti passivi stabiliti nel territorio dello Stato per i quali ricorrano congiuntamente i vincoli finanziario, economico ed organizzativo di cui all’articolo 70-ter del medesimo Decreto.
Ai sensi del comma 6 dell’articolo 70-ter del Decreto IVA, il vincolo economico si considera in ogni caso insussistente nella specifica ipotesi in cui il vincolo finanziario è stabilito per effetto dell’acquisizione di partecipazioni nell’ambito di interventi finalizzati al recupero di crediti o derivanti dalla conversione in azioni di nuova emissione di crediti verso imprese in temporanea difficoltà finanziaria di cui all’articolo 113, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica, 22 dicembre 1986, n. 917.
Posto l’espresso richiamo all’articolo 113 del TUIR, l’Agenzia ritiene che l’ambito soggettivo e oggettivo di applicazione del comma 6 in commento siano circoscritti ai soggetti e alle fattispecie ivi richiamati.
Non rientra quindi in tale ipotesi il caso di una società che abbia sottoscritto le quote della partecipata per una precisa scelta di investimento, correlata allo svolgimento dell’attività tipica del settore in cui opera il gruppo societario oltre che delle connesse attività accessorie e strumentali.