Con Risposta ad interpello n. 387 del 25 luglio 2022, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in materia di Gruppo IVA.
In particolare, i chiarimenti riguardano la definizione di “effettivo vantaggio fiscale conseguito” di cui all’articolo 70-undecies, comma 3, Decreto IVA.
Tale norma, nel sanzionare l’inclusione nel Gruppo IVA di soggetti per i quali non risulti integrato il vincolo finanziario di cui all’articolo 70-ter del medesimo Decreto, prevede che il recupero dell’imposta avvenga nel limite dell’effettivo vantaggio fiscale conseguito.
In particolare, l’Agenzia ritiene che l’effettivo vantaggio fiscale conseguito vada definito rispetto alla situazione che si sarebbe verificata se il soggetto non fosse stato erroneamente incluso nel Gruppo IVA.
In tale ottica, occorre dunque riliquidare le imposte a debito e a credito:
- del Gruppo IVA, con esclusione del soggetto erroneamente incluso;
- di quest’ultimo soggetto, singolarmente considerato.
In tale sede, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi intercorse tra il soggetto erroneamente incluso e gli altri partecipanti al Gruppo IVA sono rilevanti ai fini IVA.
Occorre altresì comparare il complesso delle suddette imposte riliquidate con quelle derivanti dalla dichiarazione presentata dal Gruppo IVA.
Il recupero avverrà in capo al gruppo IVA nei limiti della maggiore imposta dovuta oppure del minor credito, risultanti da tale riliquidazione, oltre alle sanzioni e agli interessi relativi.
In caso di minor credito, sarà oggetto di recupero solo l’importo effettivamente utilizzato.