Con Risposta n. 143 del 03 marzo 2021 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti sulla riconducibilità del “Regimen Especial del Grupo de Entidades” (REGE) di diritto spagnolo al regime del Gruppo IVA, con particolare riguardo all’assoggettamento ad IVA in Italia degli addebiti ricevuti dalla casa madre per le prestazioni rese alla stabile organizzazione italiana.
Sulla base della legislazione spagnola, tale istituto, disciplinato dal Capitolo 9 del Titolo 9 della Legge n. 37 del 28 dicembre 1992, non determina la creazione di un unico soggetto passivo d’imposta, pur perseguendo nella sostanza un risultato economico analogo a quello previsto dall’articolo 11 della Direttiva IVA, vale a dire rendere in linea teorica irrilevanti ai fini IVA le operazioni infragruppo.
Anche a fronte dei chiarimenti forniti dall’Amministrazione spagnola in sede di istruttoria dell’istanza di interpello, l’Agenzia ritiene che si renda applicabile alla specifica fattispecie la previsione di cui all’articolo 70-quinquies, comma 4-quinquies, del d.P.R. n. 633 del 1972, con conseguente rilevanza ai fini IVA dei riaddebiti – ad opera della casa madre spagnola nei confronti della sua stabile organizzazione italiana – concernenti le prestazioni rese.