Con Risposta n. 258 del 10 maggio 2022 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti circa l’opponibilità del trasferimento di partecipazioni societarie da cui discende il rapporto di controllo del Gruppo IVA.
In particolare, come precisato dall’Agenzia, per determinare il momento in cui diviene opponibile per l’Amministrazione finanziaria l’atto di trasferimento rileva il momento in cui viene a realizzarsi il rapporto di controllo ex art. 2359, comma 1, n. 1), c.c., rilevante ai fini dell’instaurazione del “vincolo finanziario” richiesto dagli articoli 70- bis e seguenti del dPR 26 ottobre 1972 n. 633.
Il tema è stato affrontato nelle settimane scorse da altra Risposta dell’Agenzia, la n. 241 del 29 aprile 2022, sui requisiti per l’esercizio dell’opzione per la liquidazione dell’IVA di gruppo.
In tale occasione, l’Agenzia ha chiarito che, al fine di individuare con certezza il momento a partire dal quale sussiste il requisito del controllo, rileva la data di iscrizione – presso il Registro delle Imprese – dell’atto di trasferimento di partecipazioni con il quale sia acquisito il controllo delle società.
Le medesime considerazioni svolte nella Risposta 241 risultano applicabili anche con riferimento ai requisiti di accesso al Gruppo IVA.
Va quindi ribadito che, ai fini dell’opponibilità all’Amministrazione finanziaria dell’atto di trasferimento delle quote societarie, non rileva la data di stipula dell’atto in parola, bensì quella dell’iscrizione presso il registro delle imprese, ovvero, come detto, la data di efficacia dell’atto nei confronti dei terzi.