Con risposte ad interpelli n. 194 del 17 giugno 2019 e n. 222 dell’1 luglio 2019, l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimenti in relazione alla disciplina del gruppo IVA.
1) Nel primo caso i chiarimenti sono relativi alla sussistenza dei requisiti previsti dall’articolo 70-bis del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 per la costituzione di un gruppo IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha ricordato come, secondo quanto previsto dalla lettera b), del comma 1, dell’articolo 70-ter del d.P.R. n. 633 del 1972, ai fini della costituzione di un Gruppo IVA, si considera sussistente un vincolo finanziario tra soggetti passivi IVA stabiliti in Italia quando sono “…controllati, direttamente o indirettamente, dal medesimo soggetto, purché residente nel territorio dello Stato ovvero in uno Stato con il quale l’Italia ha stipulato un accordo che assicura un effettivo scambio di informazioni”.
Al riguardo, evidenzia l’Agenzia, il riferimento al “medesimo soggetto” senza alcun espresso riferimento nella disposizione normativa alla soggettività passiva IVA dello stesso o alla sua natura (i.e. persone fisica o giuridica) non è di ostacolo a che una persona fisica, priva dello status di soggetto passivo IVA possa rivestire il ruolo di soggetto controllante (non partecipante) ai fini della sussistenza del vincolo finanziario.
In tal caso quindi il gruppo IVA sarà formato dalle società direttamente o indirettamente controllate dalla persona fisica, che resterà esclusa dal perimetro di consolidamento.
2) Nel secondo caso i chiarimenti sono relativi agli obblighi dichiarativi, di liquidazione e di versamento dell’imposta, nonché tutti gli altri adempimenti contabili che gravano in capo al Gruppo IVA.
L’Agenzia delle Entrate ha ritenuto che, in considerazione della soggettività unitaria del Gruppo IVA, le cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate o ricevute da uno dei soggetti partecipanti al Gruppo IVA, avendo come controparte un soggetto non partecipante al Gruppo medesimo, si considerano effettuate (o acquisite) dal Gruppo stesso, il quale sarà il soggetto tenuto alla fatturazione e agli adempimenti previsti in materia di IVA.
Mentre in relazione alle operazioni infragruppo, ai sensi dell’articolo 70-quinquies, comma 4, del d.P.R. n. 633 del 1972, i servizi intercorsi tra i soggetti che partecipano al medesimo Gruppo IVA (per cui l’imposta è divenuta esigibile nel corso del 2019) sono irrilevanti ai fini IVA, attesa la natura unitaria del Gruppo IVA, soggetto passivo unico.