Pubblicato nel Supplemento Straordinario n. 1 alla Gazzetta Ufficiale n. 185 del 10 agosto 2018 il Provvedimento Banca d’Italia 22 dicembre 2017 recante disposizioni relative a «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari».
Le presenti disposizioni si applicano a partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018.
Gli intermediari che ricorrano in applicazione dell’IFRS 9 all’esenzione dall’obbligo di rideterminazione dei valori comparativi ai sensi dei paragrafi E1 e E2 dell’IFRS 1 includono, nel bilancio dell’impresa e nel bilancio consolidato relativi al solo esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, un prospetto di raccordo tra i dati dell’ultimo bilancio approvato e il primo bilancio redatto in base alle presenti disposizioni.
A partire dal bilancio relativo all’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018 non trovano più applicazione le disposizioni «Il bilancio degli intermediari IFRS diversi dagli intermediari bancari» allegate al provvedimento della Banca d’Italia del 9 dicembre 2016.
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