Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 32 del 7 febbraio 2019 le modifiche alle «Disposizioni di vigilanza in materia di sanzioni e procedura sanzionatoria amministrativa» adottate dalla Banca d’Italia con Provvedimento del 18 dicembre 2012 e successivamente modificate.
La procedura viene adeguata alle innovazioni apportate al regime delle sanzioni antiriciclaggio dal decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 90, con cui è stata recepita in Italia la direttiva UE n. 849/2015 (cd. «quarta direttiva antiriciclaggio»), concernente la prevenzione dell’utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attività criminose e di finanziamento del terrorismo.
Con l’occasione, la procedura viene anche allineata a quanto previsto sul piano sanzionatorio nel Testo unico della finanza in attuazione delle direttive UCITS V (direttiva UE n. 91/2014) e MiFID II (direttiva UE n. 65/2014). Si segnala, infine, la previsione che consente di notificare in via ordinaria la contestazione delle violazioni per mezzo di Posta elettronica certificata.
Le modifiche entreranno in vigore decorsi quindici giorni dalla pubblicazione nella Gazzetta e si applicheranno ai procedimenti sanzionatori avviati dopo la loro entrata in vigore.