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Attualità

Hard Brexit: le Comunicazioni di Banca d’Italia e Consob

2 Aprile 2019

Juliana Jules de Andrade e Ruggero Maria Zanolini, Eversheds Sutherland

Di cosa si parla in questo articolo

In uno scenario di perduranti incertezze in merito agli sviluppi del processo di uscita del Regno Unito dall’Unione Europea, ma in cui guadagna forza l’ipotesi di recesso in assenza di accordo (“hard Brexit”), Consob e Banca d’Italia, ciascuna nell’ambito delle proprie competenze, hanno emanato istruzioni operative circa gli adempimenti previsti dall’ormai noto Decreto Legge n. 22 del 25 marzo 2019 (il “Decreto”).

Tali indicazioni operative sono previste nell’ambito delle Comunicazioni recentemente emanate dalle due autorità e prevedono gli adempimenti in capo ai soggetti britannici operanti in Italia e ai soggetti italiani operanti nel Regno Unito che intendono proseguire la propria attività durante il periodo transitorio previsto dal Decreto. Sono altresì contemplate disposizioni volte ad assicurare l’ordinata uscita dal mercato italiano degli operatori britannici che, ai sensi del Decreto, saranno tenuti a cessare l’attività nel territorio italiano entro la data di recesso del Regno Unito dall’Unione Europea.

Le sopra citate indicazioni operative sono contemplate nelle seguenti Comunicazioni emanate dalle due autorità di vigilanza.

Comunicazione Banca d’Italia del 27 marzo 2019 indirizzata agli operatori britannici operanti in Italia – “Brexit- fulfilment of the requirements for UK financial institutions under Decree Law 25 March 2019, n. 22”

La Comunicazione è rivolta alle banche, agli istituti di moneta elettronica (“IMEL”), agli istituti di pagamento (“IP”) e ai gestori di OICR (“Gestori”) operanti in Italia in regime di libera prestazione di servizi (“LPS”) o in regime di stabilimento.

La Comunicazione prevede le modalità e le tempistiche delle notifiche alla Banca d’Italia con riferimento: (i) alla continuazione dell’operatività durante il regime transitorio da parte dei soggetti UK ai quali, nei limiti previsti dal Decreto, è consentito avvalersi di tale regime (banche britanniche che svolgono in Italia, in LPS o in regime di stabilimento, le attività ammesse al mutuo riconoscimento di cui all’art. 1, comma 2, l. f) Testo Unico Bancario; banche che prestano servizi e attività di investimento in regime di stabilimento o in LPS nei confronti di clienti professionali di diritto o di controparti qualificate; IMEL operanti in regime di stabilimento), nonché (ii) alla cessazione dell’operatività dei soggetti britannici che non possono beneficiare del regime transitorio (IP, IMEL operanti in LPS, gestori di OICR) oppure che non intendono avvalersene.

Oltre ai modelli da utilizzare per l’effettuazione delle notifiche, la Comunicazione contiene un dettagliato elenco delle ulteriori formalità a carico degli operatori con riferimento a ciascuna ipotesi applicabili.

Comunicazione Banca d’Italia 27 marzo 2019 indirizzata agli operatori italiani operanti nel Regno Unito

Per quanto riguarda gli operatori aventi sede legale in Italia, la Comunicazione di Banca d’Italia è rivolta alle banche qualificate come meno significative ai sensi del Regolamento UE n.1024/2013, agli IP, agli IMEL, alle SGR, alle Sicav, alle Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF e agli intermediari finanziari, che alla data di recesso operano nel del Regno Unito tramite filiali o succursali oppure in LPS, i quali hanno la facoltà di continuare ad operarvi nel periodo transitorio, previa notifica alle autorità di vigilanza competenti.

Per quanto riguarda la notifica alla Banca d’Italia, essa dovrà essere effettuata nei termini e secondo le modalità e la tempistica previste nella Comunicazione.

ComunicazioneConsobn. 7 del 26 marzo 2019 – “No-deal Brexit – Adempimenti per gli intermediari che prestano servizi e attività di investimento, con o senza servizi accessori, conseguenti all’adozione del Decreto legge n. 22 del 25 marzo 2019 recante il regime transitorio”

La Comunicazione fa riferimento all’operatività di soggetti britannici che prestano servizi e attività di investimento in Italia, nonché di soggetti italiani operanti nel Regno Unito.

La Comunicazione prevede le modalità e le tempistiche delle notifiche alla Consob a cui sono tenuti i soggetti britannici autorizzati a proseguire la loro attività in Italia durante il periodo transitorio e, previa autorizzazione, anche successivamente, i.e.: (i) le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimenti in Italia in regime di stabilimento e (ii) le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimenti in Italia in LPS nei confronti di controparti qualificate e clienti professionali di diritto.

Sono altresì disciplinati le comunicazioni in capo agli operatori che, ai sensi del Decreto, sono chiamati a cessare la loro attività in Italia alla data di recesso: (i) le banche e le imprese di investimento britanniche che prestano servizi e attività di investimenti in LPS a clienti al dettaglio e a clienti professionali su richiesta; (ii) i gestori di OICR; (iii) gli OICR; (iv) le banche e le imprese di investimento sopra indicate, alle quali sia consentito usufruire del regime transitorio, ma che non abbiamo effettuato le necessarie notifiche a tal fine oppure che non abbiamo successivamente presentato le istanze di autorizzazione per operare successivamente al periodo transitorio.

Ulteriori disposizioni sono previste con riferimento agli obblighi di comunicazione ai clienti in merito alla hard Brexit.

Per quanto riguarda gli operatori italiani, ai sensi della Comunicazione, le SIM che alla data di recesso operato nel Regno Unito possono continuare a farlo nel periodo transitorio, previa notifica alla Consob, secondo le modalità e le tempistiche ivi previste.

Infine, la Comunicazione prevede che l’obbligo d’invio di un’adeguata informativa alla clientela in merito alla hard Brexit, così come previsto per gli operatori britannici, si applichi anche a soggetti italiani quali le SIM, le SGR, le Sicav, le Sicaf, i gestori di fondi EuVECA, EuSEF e ELTIF che prestano servizi e attività di investimento nel Regno Unito.

Comunicazione Consobn. 8 del 29 marzo 2019 – Tutela degli investitori degli intermediari britannici operanti in Italia dopo il recesso del Regno Unito dall’Unione Europea”

La Comunicazione prevede disposizioni in merito all’adesione di banche e imprese di investimento del Regno Unito al “Sistema di tutela degli investitori italiano” (ICS), qualora operino in Italia tramite succursale. In caso di operatività in LPS, l’adesione all’ICS non è necessaria l’operatore presenti una dichiarazione degli ICS del Regno Unito attestante che i loro investitori saranno protetti.

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