La Consob ha pubblicato sul proprio sito internet la versione ufficiale tradotta in italiano delle linee guida sull’high frequency trading (hft) dell’Esma (European Securities and Markets Authority), con il nome di Orientamenti sui “Sistemi e controlli in un ambiente di negoziazione automatizzato per piattaforme, imprese di investimento e autorità competenti”.
Il documento presenta il rapporto dell’Esma sulla regolamentazione dei sistemi di negoziazione superveloci (high frequency trading), da tempo all’attenzione dell’autorità europea per la crescente rilevanza del fenomeno e le ripercussioni sull’ordinato svolgimento delle negoziazioni e sui meccanismi di formazione dei prezzi sui mercati regolamentati e sulle piattaforme mtf (multilateral trading facilities).
Scopo degli Orientamenti è quello di garantire un’applicazione comune, uniforme e coerente delle direttive MiFID e MAD ai sistemi e ai controlli previsti per:
– le piattaforme di negoziazione e le imprese di investimento in un ambiente di negoziazione automatizzato;
– le piattaforme di negoziazione e le imprese di investimento in relazione alla possibilità di un accesso diretto al mercato o di un accesso sponsorizzato.
Gli orientamenti riguardano:
a. la gestione di un sistema di negoziazione elettronica da parte di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione;
b. l’impiego di un sistema di negoziazione elettronica, compreso un algoritmo di negoziazione, da parte di un’impresa di investimento per negoziazioni per conto proprio o per esecuzioni degli ordini per conto di clienti;
c. la possibilità di accesso diretto al mercato o di accesso sponsorizzato offerta da un’impresa di investimento nell’ambito dell’esecuzione degli ordini per conto dei clienti.
Nello specifico, gli otto Orientamenti incido su:
1. i requisiti organizzativi per i sistemi di negoziazione elettronica dei mercati regolamentati e dei sistemi multilaterali di negoziazione;
2. i requisiti organizzativi per i sistemi di negoziazione elettronica dell’impresa di investimento (compresi gli algoritmi di negoziazione);
3. i requisiti organizzativi per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione tesi alla promozione di una negoziazione corretta e ordinata in un ambiente di negoziazione automatizzato;
4. i requisiti organizzativi per le imprese di investimento tesi a promuovere una negoziazione corretta e ordinata in un ambiente di negoziazione automatizzato;
5. i requisiti organizzativi per i mercati regolamentati e i sistemi multilaterali di negoziazione volti a prevenire gli abusi di mercato (e in particolare la manipolazione del mercato) in un ambiente di negoziazione automatizzato;
6. i requisiti organizzativi per le imprese di investimento volti a prevenire gli abusi di mercato (e in particolare la manipolazione del mercato) in un ambiente di negoziazione automatizzato;
7. i requisiti organizzativi per mercati regolamentati e sistemi multilaterali di negoziazione i cui membri/partecipanti e utenti offrono accesso diretto al mercato /accesso sponsorizzato;
8. i requisiti organizzativi per le imprese di investimento che offrono accesso diretto al mercato e/o accesso sponsorizzato.
Per quanto riguarda il loro recepimento, gli Orientamenti entrano in vigore un mese dopo la loro pubblicazione tradotta da parte delle singole autorità nazionali. Salvo diverse informazioni, i partecipanti ai mercati dovranno quindi essere in grado di rispettare gli orientamenti a partire dal 01 maggio 2012.