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Giurisprudenza

Holding di partecipazioni: diritto di informazione del socio non amministratore sulle società direttamente o indirettamente controllate dalla società partecipata

22 Luglio 2019

Nicolò Dall’Antonia, Corporate Governance Analyst presso Georgeson

Tribunale di Torino, 20 febbraio 2019 – G.U. Ratti

Di cosa si parla in questo articolo

I diritto del socio non amministratore di s.r.l. di accesso ai documenti sociali ai sensi del disposto di cui all’articolo 2476, secondo comma, c.c., non si estende al punto di consentire l’accesso diretto alla documentazione sociale relativa alle società partecipate dalla s.r.l. controllante.

L’esercizio del diritto di informazione di cui all’articolo 2476, secondo comma, c.c., nei confronti di società direttamente o indirettamente partecipate dalla s.r.l. controllante deve essere invece parametrato al “potere di gestione spettante all’organo di gestione” della s.r.l. holding di partecipazioni.

Il socio non amministratore di s.r.l. ha pertanto il diritto di “conoscere la documentazione sociale e quella attinente alle scelte gestionali di maggior rilevanza” le quali rientrano senz’altro nella sfera conoscitiva dell’organo amministrativo di una società avente per oggetto sociale la gestione di partecipazioni in società controllate, anche considerato il rapporto di direzione e coordinamento tra le stesse.

Il principio di diritto è stato enunciato dal Tribunale di Torino nel contesto di una procedimento cautelare promosso ai sensi dell’articolo 700 c.p.c. tramite il quale la ricorrente richiedeva l’accesso alla documentazione sociale relativa alla società di cui era socia, nonché di quella relativa alle controllate dirette e indirette.

La ricorrente sosteneva in particolare che il diritto di informazione di cui all’articolo 2476, secondo comma, c.c. si estendesse, nel caso di holding non operativa, alle informazioni sociali delle società direttamente o indirettamente partecipate dalla stessa.

In base al principio di diritto enunciato, il Tribunale di Torino ha accolto il ricorso sottolineando tuttavia come la tutela prevista dal codice civile non sia tale da consentire l’accesso diretto alla documentazione sociale di pertinenza delle controllate dirette o indirette ma che il perimetro di esercizio del diritto di informazione circa i documenti sociali della società direttamente o indirettamente partecipate deve tuttavia intendersi comprensivo di tutta quella documentazione che sia necessaria a, o comunque nella disponibilità del, l’organo amministrativo della controllante per lo svolgimento delle proprie funzioni, la quale, nel caso di una holding di partecipazioni esercitante direzione e coordinamento, si estende senz’altro alla documentazione sociale concernente i maggiori avvenimenti sociali e scelte gestionali delle società direttamente o indirettamente controllate.

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