In tema di concordato preventivo, il controllo di legittimità della proposta, da attuarsi mediante la diretta verifica della effettiva realizzabilità della causa concreta, intesa come obiettivo specifico perseguito dal procedimento, dipende dal tipo di proposta formulata, seppur inserita nel generale quadro di riferimento finalizzato al superamento della situazione di crisi dell’imprenditore e all’assicurazione di un qualche soddisfacimento dei creditori.
La verifica di fattibilità, proprio in quanto correlata al controllo della causa concreta del concordato, comprende necessariamente anche un giudizio di idoneità, che va svolto rispetto all’assetto di interessi ipotizzato dal proponente in rapporto ai fini pratici che il concordato persegue.
Il controllo sulla fattibilità economica, intesa come realizzabilità nei fatti del piano, può essere svolto nei limiti della verifica della sussistenza o meno di una manifesta inettitudine del piano a raggiungere gli obbiettivi prefissati, individuabile caso per caso in riferimento alle specifiche modalità indicate dal proponente per superare la crisi. In questa prospettiva funzionale rientra nel sindacato di pertinenza del giudice la proposta concordataria ove totalmente implausibile, mentre è riservata ai creditori solo la valutazione di convenienza di una proposta plausibile.
Il giudice di merito, per non travalicare dal controllo sostanziale della sostenibilità del piano nell’ambito del merito della proposta, deve non tanto verificare l’inserimento di condizioni di salvaguardia che rendano più che ragionevole il conseguimento del risultato economico promesso, quanto piuttosto appurare, addentrandosi nella verifica della congruità logica ed economica dei passaggi attuativi del programma tramite un puntuale e approfondito controllo di tutti gli elementi disponibili, se nella proposta presentata e nel piano posto a base della stessa siano presenti elementi idonei a compromettere, secondo una valutazione di eclatante probabilità da effettuarsi con prognosi ex ante compiuta al momento dell’omologa, il conseguimento dello scopo pratico che il concordato si ripromette di perseguire. In sostanza, dato che il concetto di causa concreta inserisce un elemento funzionale all’interno del concetto di fattibilità, è rimesso al giudice il compito di sgombrare il campo da prospettive di soddisfazione che – anche sulla base della prova che l’imprenditore abbia dato di sé nel corso del procedimento concordatario – abbiano una consistenza meramente illusoria.