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Giurisprudenza

I confini della prova contraria alle presunzioni di reddito dell’accertamento sintetico

10 Febbraio 2016

Francesca Solari, Dottoressa patrocinatrice presso lo Studio Legale Piovani&Marcheselli, Genova

Cassazione Civile, Sez. VI, 20 gennaio 2016, n. 916

Nell’ordinanza in commento la Cassazione ha definito quale debba essere il contenuto necessario della cd. prova contraria alle presunzioni di reddito previste, in caso di accertamento sintetico, dall’art. 38 del D.P.R. 600/73.

La Corte ha inizialmente ricordato che il contribuente, in forza delle citate presunzioni, ha l’onere di dimostrare, attraverso idonea documentazione, che il maggior reddito, determinato sinteticamente, è costituito da redditi esenti o soggetti a ritenute alla fonte a titolo di imposta.

In via generale, quindi, la Suprema Corte ha ribadito che non è sufficiente per il contribuente la mera prova della disponibilità di tali redditi ma è necessaria la prova documentale di “circostanze sintomatiche” attestanti che questi siano stati utilizzati per coprire le spese contestate. Circostanze quali l’entità degli stessi e la durata del loro possesso.

Inoltre, con specifico riferimento ai casi di maggior reddito costituito da liberalità, la Corte di Cassazione ha ricordato il principio di diritto secondo cui: “Nell’ambito dell’accertamento sintetico la prova delle liberalità che hanno consentito l’incremento patrimoniale deve essere documentale e la motivazione della pronuncia giurisprudenziale deve fare preciso riferimento ai documenti che la sorreggono ed al relativo contenuto.


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