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Editoriali

Alcune considerazioni sulle modifiche in consultazione alle Istruzioni per la rilevazione dell’usura

14 Giugno 2015

Mario Comana

Professore Ordinario di Economia degli intermediari finanziari, Università LUISS Guido Carli di Roma

Di cosa si parla in questo articolo

La Banca d’Italia ha posto in consultazione una marginale revisione delle istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo medio finalizzato alla determinazione delle soglie d’usura. A parte l’inclusione delle istituzioni per il microcredito, la modifica si incentra sul trattamento degli oneri diversi dagli interessi e prevede che questi debbano essere sempre annualizzati moltiplicando per 4 l’importo del trimestre per ottenere l’incidenza sul tasso annuo. Scompare cioè la possibilità di valutare caso per caso se si tratta di un onere occasionale o ricorrente nell’ambito del singolo rapporto di affidamento e ne consegue che non sarà più possibile includere nel Teg solo l’importo addebitato nel trimestre in quanto considerato, appunto, non abituale. Il testo proposto esclude l’obbligo di moltiplicazione per 4 solo se il contratto prevede espressamente l’addebito in un’unica soluzione annuale.

Intanto vien da chiedersi se questo fosse davvero il tema più rilevante fra le incertezze che concernono la problematica dell’usura e se quindi non era il caso di sistemare anche qualche altra questione. Ma siccome a evocare interventi diversi da quelli in discussione si passa per “benaltristi” (quelli che dicono sempre che ci vuole ben altro!) atteniamoci al punto.

La relazione accompagnatoria ricorda come modifica proposta sia dettata dall’innovazione legislativa (del 2011!) che ha introdotto la commissione di istruttoria veloce come unico elemento di remunerazione degli sconfinamenti. Concentriamoci allora a svolgere qualche considerazione su questa commissione. La CIV è sicuramente un onere legato alla concessione del credito (meglio: è la fee che deriva dall’utilizzo del credito non concesso) e si giustificherebbe con il costo che la banca dovrebbe sostenere per le analisi volte ad autorizzare o no lo sconfino (che comunque c’è già stato). All’epoca della sua introduzione si dovettero fare delle alchimie contabili per giustificare la proporzione fra la commissione e l’onere operativo, quando tutti sanno che determinare il costo industriale di un processo così destrutturato, variabile, talvolta informale, vuol dire dare i numeri al lotto. Quindi sarebbe meglio considerarla come una vera e propria penale di sconfino, come accadeva in passato, cui corrisponde una remunerazione della banca per un comportamento del cliente difforme dagli accordi.

Comunque sia, dobbiamo prendere atto che, dal punto di vista quantitativo, il tema della CIV è tutt’altro che trascurabile. Specialmente in tempi di tassi bassi, qualche decina di euro di commissioni, magari ripetute nel corso del trimestre, sono davvero tanti e possono incidere in maniera determinante sul risultato in termini di Teg. E se già è pesante nel trimestre, figuriamoci quando si annualizza moltiplicando per quattro. Ecco perché la scelta draconiana adottata nel testo in consultazione non convince. Proviamo ad andare al di là delle regole e a ragionare sulla realtà sottostante: chi può dire se sia prevalente la casistica dello sconfino episodico (che non dovrebbe comportare l’annualizzazione) piuttosto che quello ricorrente? E in questo caso non sarebbe più aderente all’effettivo svolgimento del rapporto creditizio considerare le commissioni effettivamente addebitate negli ultimi quattro trimestri? Certo, se la storia del conto è più breve si potrà considerare un’ipotesi di annualizzazione automatica, come per esempio quella della moltiplica per 4, ma qui stiamo già parlando di una fattispecie circoscritta.

La scelta di un metodo assoluto come l’annualizzazione mediante la moltiplicazione per 4, se ha il pregio dell’oggettività, risulta iniqua non tanto nel momento della rilevazione del Teg, quanto nella verifica del rispetto della soglia di usura perché pone un limite alle banche nell’applicazione della commissione e invece avvantaggia i clienti che sconfinano spesso, anche se magari non di molto. E questi clienti non sono certo i più meritevoli di tutela, né i più bisognosi, ma forse solo i più indisciplinati.

Infine sia consentito un brevissimo spunto in collegamento con le novità in tema di capitalizzazione degli interessi sui conti correnti: perché non abbandonare il criterio del calcolo su base trimestrale, magari conservando la stessa cadenza di rilevazione, per passare direttamente alla stima del costo annuale? Qualche volta i problemi, anziché affrontarli, si possono aggirare.

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