L’art. 14, comma 4-bis, legge 24 dicembre 1993, n. 537, (a norma del quale “Nella determinazione dei redditi di cui all’articolo 6, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, non sono ammessi in deduzione i costi o le spese riconducibili a fatti, atti o attività qualificabili come reato, fatto salvo l’esercizio di diritti costituzionalmente riconosciuti”) si riferisce alle sole imposte sui redditi e non è applicabile, in via analogica, ad altri tributi, quali l’Iva e l’Irap.