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Giurisprudenza

I diritti della personalità si applicano in linea di principio alla SGR

24 Luglio 2020

Gioacchino La Rocca, Professore Ordinario di Diritto Privato, Università di Milano Bicocca

Tribunale di Milano, 17 luglio 2020, n. 4416

Con la sentenza che si riporta, il Tribunale di Milano riconosce che all’intermediario finanziario (nella specie una società di gestione del risparmio) spetta qualcosa che, a ben vedere trascende il diritto alla reputazione economica e commerciale, per collegarsi piuttosto al diritto che, a proposito delle persone fisiche, è detto all’identità personale, ossia il diritto di essere riconosciuti e descritti per quello che si è.

Ciò non significa che debba porsi in secondo piano la prospettiva secondo la quale le persone giuridiche, e più in generale gli enti, le “formazioni sociali”, sono – nel bene e nel male – pur sempre espressione dell’azione, degli interessi, delle aspirazioni di persone fisiche, secondo, d’altra parte, il noto dettato costituzionale (art. 2 Cost.).

Ecco allora che la sentenza si presta ad una lettura su più piani. Essa, a ben vedere, non assegna solo una particolare tutela all’ente, ma anche alle persone fisiche che vivono, lavorano, esprimono la loro sensibilità, la loro “personalità” (v. ancora art. 2 Cost.) all’interno dell’ente. Certo la prossimità dell’ente alla personalità di quanti vi lavorano, è strettamente collegata alla complessità dell’organizzazione dell’ente medesimo, la quale, a sua volta, deriva dalla complessità e dalla articolazione degli interessi intercettati dall’azione dell’ente e – nel caso di una società per azioni che, come nel caso esaminato dal Tribunale di Milano, gestisce fondi immobiliari di investimento – dal particolare mercato nella quale essa agisce.

 

 


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