La Corte di Giustizia Europea rinnova il principio secondo cui un trattamento fiscale sfavorevole in contrasto con una libertà fondamentale non può essere considerato compatibile con il diritto dell’Unione per l’esistenza di altri vantaggi.
Nel caso di specie rilevanza assumeva la disparità di trattamento dei dividendi di società a seconda che questi fossero distribuiti a società residenti o a società non residenti in Germania, paese la cui normativa tributaria risultava applicabile.
Secondo la Corte, infatti, tale disparità risulta idonea a dissuadere le società aventi sede in altri Stati membri dal procedere ad investimenti in Germania e può altresì costituire un ostacolo alla raccolta di capitali da parte di società residenti presso società stabilite in altri Stati membri.
Detta normativa integra quindi una restrizione alla libera circolazione dei capitali, vietata, in linea di principio, dall’art. 56, n. 1, CE.