Con la sent. 26332/2016, la Corte di Cassazione individua il perimetro entro il quale può agire il giudice di merito che sia stato investito dal reclamo avverso la sentenza dichiarativa di fallimento, ex art. 18 l.f.
In particolare, poiché il sopracitato articolo prevede che il giudice del merito sentite le parti, possa assumere anche d’ufficio tutti i mezzi di prova che ritiene necessari, è da doversi ritenere che lo stesso sia tenuto ad esaminare tutti i temi di indagine oggetto della doglianza, anche qualora si riferiscano a fatti anteriori non allegati nel corso del procedimento, dovendosi ritenere una simile attività conforme ai c.d. poteri officiosi.
Il solo limite che il giudice incontra è quello di non potersi spingere sino a valutare d’ufficio la ricorrenza di quei (soli) presupposti della fallibilità che non siano oggetto di contestazione tra le parti.
Peraltro – stabilisce il Collegio – la natura devolutiva piena del reclamo, quale ricavata dall’art.18 legge fall. quando la pronuncia di fallimento segua o sia contestuale ad una declaratoria di inammissibilità della domanda di concordato preventivo, concerne, in maniera inscindibile, sia il decreto di inammissibilità sia la sentenza dichiarativa di fallimento, contestuale o separata.