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Note

I mutui con ammortamento alla francese, aspettando le Sezioni unite

6 Novembre 2023

Roberto Natoli, Professore Ordinario di Diritto dell’economia, Università degli Studi di Palermo

Di cosa si parla in questo articolo

Con ordinanza del 6-7 settembre 2023, la prima presidente della Cassazione ha rinviato pregiudizialmente alle Sezioni unite la soluzione di alcune questioni sollevate dal Tribunale di Salerno[1], perché munite del triplice requisito, richiesto dal nuovo art. 363-bis c.p.c., (i) della rilevanza per la definizione del giudizio a quo, (ii) dello spiccato carattere di serialità e (iii) della novità della questione, in effetti mai affrontata prima del rinvio dai giudici di legittimità: anche se, per la verità, sulla questione dei mutui con ammortamento alla francese si è pronunciata qualche giorno fa dalla sezione tributaria della Cassazione, senza attendere la decisione delle sezioni unite e, per la verità, senza neppure citare l’ordinanza di rimessione: v. Cass., sez. trib., ord. 20 settembre-2 ottobre 2023, n. 27823.

* * *

Dei mutui con piano di ammortamento alla francese il giudice salernitano ha fatto, all’apparenza, un problema di trasparenza contrattuale e di possibile nullità per indeterminabilità dell’oggetto ex artt. 1346 e 1418 c.c.

Questa intrasparenza, e la conseguente, possibile nullità, rileverebbe sotto due aspetti:

a) perché i mutui con ammortamento alla francese difetterebbero di una espressa pattuizione sul regime di capitalizzazione composta;

b) perché comporterebbero l’applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello pattuito.

Ho detto che la questione sollevata è “all’apparenza” di indeterminatezza dei termini del contratto perché basta leggere l’ordinanza salernitana per trovare l’elefante nella stanza: cioè, ovviamente, il sospetto anatocismo bancario. Quella grande e grossa bestia che tanti, più o meno onestamente, ritengono implicito – o nascosto – nei mutui con ammortamento alla francese.

Questa è dunque la vera posta in gioco. Ed è la posta su cui, a mio avviso, ha puntato il Tribunale salernitano, cercando in qualche modo di indirizzare le sezioni unite.

Ma con argomenti – dico subito – per nulla condivisibili.

* * *

Per motivare questa mia posizione devo fare un po’ di chiarezza a monte. E si tratta di una chiarezza particolarmente necessaria perché, in questa materia, tanti maneggiano con eccesiva disinvoltura concetti economico-finanziari indubbiamente sfuggenti.

Tutta l’ordinanza salernitana si regge sul presupposto che nei mutui con ammortamento alla francese vi sia una capitalizzazione composta. Ma l’ordinanza non definisce mai il concetto di capitalizzazione composta.

Una doverosa forma di igiene comunicativa rende dunque molto opportuno definire cosa sia la capitalizzazione composta; non foss’altro che per fugare il rischio, sempre presente e ancor più in questa materia, che la mancata chiarezza sulle condizioni d’uso dei termini adoperati generi pseudoproblemi.

Proviamo allora ad ascrivere un significato condiviso al sintagma “capitalizzazione composta”.

Secondo l’Enciclopedia Treccani [2], ad esempio, la capitalizzazione composta è quella “operazione finanziaria nella quale gli interessi relativi a ogni periodo di capitalizzazione non vengono scorporati dal capitale, ma producono essi stessi ulteriori interessi”: cioè, appunto, si capitalizzano.

Ora, al giurista positivo non sfugge di certo che la definizione economico-finanziaria di “capitalizzazione composta” coincide con quella giuridica di “anatocismo”.

Anche l’uso incontrollato delle parole, come il sonno della ragione, genera mostri. Dire che l’ammortamento alla francese opera secondo la legge della capitalizzazione composta – come assume in premessa di ragionamento il Tribunale salernitano – pregiudica la pulizia del ragionamento, perché così facendo insinua nella stessa premessa la conclusione che si vuole raggiungere.

Ed è ovvio che, se la premessa non è corretta, cadono le conseguenze.

La domanda davvero importante è dunque questa: nella restituzione delle rate secondo il metodo di ammortamento c.d. alla francese, in cui ciascuna rata incorpora una quota del capitale mutuato e una quota di interessi calcolata sul capitale residuo, il debitore restituisce interessi su interessi?

Se sì, allora i mutui con ammortamento alla francese seguono la legge della capitalizzazione composta, quindi sono sospetti di anatocismo implicito, quindi il loro oggetto è probabilmente opaco, quindi si dà un problema di intrasparenza e/o di indeterminabilità, per il quale soccorrono o l’art. 117, c. 7, TUB o l’art. 1346 c.c. o forse entrambi in combinato disposto.

Ma nell’ammortamento alla francese non si restituiscono interessi su interessi. E basta guardare il concreto sviluppo di un piano di rimborso alla francese per accorgersene: la quota interessi, infatti, è sempre parametrata sul capitale residuo, al quale non sono mai sommati interessi perché gli interessi, a misura che scadono, vengono pagati dal mutuatario. Guardando un qualsiasi piano di ammortamento alla francese, si vede chiaramente che, di rata in rata, il capitale residuo diminuisce (mentre, se vi fosse capitalizzazione composta, dovrebbe aumentare). E si vede pure che, insieme al capitale residuo, diminuisce pure la quota interessi incorporata nella complessiva rata, perché – e proprio perché – è calcolata, di rata in rata, su un capitale residuo minore.

Alcuni giudici di merito – più attenti del Tribunale di Salerno – esprimono queste idee con parole chiare. Così, ad esempio, la Corte d’appello di Torino: «Il metodo “alla francese” comporta invece che gli interessi vengano comunque calcolati unicamente sulla quota capitale via via decrescente e per il periodo corrispondente a quello di ciascuna rata e non anche sugli interessi pregressi. In altri termini, nel sistema progressivo ciascuna rata comporta la liquidazione ed il pagamento di tutti (ed unicamente de) gli interessi dovuti per il periodo cui la rata stessa si riferisce. Tale importo viene quindi integralmente pagato con la rata, laddove la residua quota di essa va ad estinguere il capitale. Ciò non comporta tuttavia capitalizzazione degli interessi» [3].

* * *

Il discorso è molto più lineare di quanto lo si vorrebbe far apparire ed è perfettamente coerente, da un lato, con la funzione degli interessi corrispettivi – che servono a remunerare chi presta il denaro del fatto che ne perde la disponibilità – e, dall’altro, con il principio della naturale fecondità del denaro, che informa la disciplina delle obbligazioni pecuniarie.

Ed è un discorso che porta a rifiutare alcune frettolose affermazioni dottrinali, come quella per cui “il mutuo alla francese è comparativamente più oneroso di un mutuo all’italiana[4]: affermazione semplicemente errata, perché mette a raffronto entità diverse.

Come non si sommano le mele con le pere, perché non sono grandezze omogenee, così non si sommano somme pagate in tempi diversi, perché non sono grandezze omogenee. Lo dimostra proprio il principio della naturale fecondità del denaro: se ti do domani quello che ti dovrei dare oggi, dovrò darti qualcosa in più, perché il denaro nel tempo ha perso valore.

È un discorso semplice. Nell’ammortamento alla francese si pagano sempre, ceteris paribus (dunque a parità di tasso, durata e frequenza delle rate), più interessi rispetto all’ammortamento all’italiana perché il mutuatario gode più a lungo del capitale preso in prestito.

Stabilito un tasso annuo (in ipotesi, il 5%) e, per semplificare, una periodicità di restituzione annuale, tutti converranno che, dopo il primo anno – dunque alla scadenza della prima rata – chi prende a prestito 100 euro dovrà restituirne 5. E questo vale sia per il mutuo all’italiana, sia per il mutuo alla francese: in entrambi, alla scadenza della prima rata annuale, il mutuatario corrisponderà 5 euro. Anche qui, basta mettere a confronto i due piani di ammortamento per accorgersene.

Nel mutuo all’italiana, però, la prima rata è più cara, perché si restituisce più capitale. È normale, dunque, che, a partire dalla seconda rata, si pagheranno meno interessi e che, al termine del rimborso, il montante (cioè la somma di capitale restituito e interessi pagati) risulterà inferiore. Nel mutuo all’italiana il mutuatario non ha l’esigenza di pagare rate costanti e può sopportare il pagamento di rate di maggior importo all’inizio della curva di restituzione. Quindi, al termine del finanziamento, restituirà sempre meno interessi, perché – e proprio perché – ha accettato di pagare all’inizio rate maggiori di quelle che avrebbe pagato, ceteris paribus, nel mutuo alla francese: insomma, paga meno perché paga prima!

Dal punto di vista finanziario, però, le operazioni, ceteris paribus, sono esattamente equivalenti, per la semplice – ma ineccepibile – ragione che, dal punto di vista finanziario, non si sommano mai brutalmente somme pagate in tempi diversi [5].

* * *

L’elefante è uscito dalla stanza.

Avendo escluso che l’ammortamento alla francese segua le leggi della capitalizzazione composta (o, per meglio dire, dell’interesse composto) si può affrontare la questione sottoposta all’esame delle sezioni unite e si può serenamente affermare: i) che nei mutui alla francese non si pone un problema di mancata pattuizione della capitalizzazione composta e ii) che tali mutui non comportano l’applicazione di un tasso effettivo maggiore di quello pattuito.

Nessun anatocismo nascosto, insomma, per usare la scivolosa espressione utilizzata da chi, da anni, tenta di accreditare questa infondata idea.

E nessun problema di indeterminabilità dell’oggetto del contratto: problema che, peraltro, è davvero difficile immaginare in fattispecie, come quella sottoposta al vaglio del giudice salernitano, nelle quali il piano di rimborso è allegato al contratto e il mutuatario può avere chiara contezza, rata per rata, dell’importo che dovrà pagare, della composizione per quota capitale e quota interessi di ogni rata, dell’entità del capitale restituito e da restituire, senza dover sviluppare più o meno complesse formule matematiche.

Quale maggior trasparenza di un piano di rimborso allegato al contratto?

* * *

Il punto veramente importante, secondo me, resta un altro, e non è quello sul quale l’ordinanza di rimessione chiama espressamente a pronunciarsi le Sezioni unite (ma sarebbe comunque auspicabile qualche obiter dictum).

Perché il mercato bancario offre, quasi esclusivamente, mutui con ammortamento alla francese?

È vero che, tendenzialmente, il cliente preferisce rate di importo costante, ma potrebbero darsi anche casi contrari: vi potrebbe essere chi, per mille ragioni, preferisce pagare rate più alte prima e più leggere dopo, privilegiando dunque un mutuo all’italiana (perché sta per andare in pensione e la pensione sarà meno ricca dell’ultima retribuzione; perché per ragioni di convenienza fiscale preferisce scaricare più interessi prima; etc.).

In questi casi, troverebbe il prodotto che cerca? A monte: nel fare il test di adeguatezza, le banche formulano queste domande? soprattutto per i mutui casa, propongono piani di ammortamento alternativi a quello francese?

La questione, se non solleva una questione di diretto rilievo antitrust, solleva certamente una questione di trasparenza: non però – almeno là dove il piano di ammortamento sia allegato al contratto – di trasparenza contrattuale, perché il piano di ammortamento (indicando numero di rate, scadenze, importi dovuti per quota capitale e quota interessi e debito residuo) è quanto di più trasparente ci sia, ma di trasparenza precontrattuale. È una questione di rispetto degli artt. 120-novies e 124 T.U.B., rispettivamente dettati per il credito immobiliare ai consumatori e per il credito al consumo, i quali prescrivono una regola sostanzialmente identica: il finanziatore deve consentire al mutuatario di valutare le implicazioni del contratto di credito e di comprendere quale sia più adeguato alle sue esigenze e alla sua situazione finanziaria. È questa, dunque, la trasparenza che conta [6]: ma su cui molto poco ci si interroga, come dimostra, a tacer d’altro, l’assenza pressoché totale di giurisprudenza sull’art. 120-novies TUB.

 

[1] V. in https://news.ilcaso.it/libreriaFile/edf6f-ammortamento-rinvio-sezioni-unite.pdf. Sullo stessa tema si veda anche M. Semeraro, Alle Sezioni Unite l’ammortamento alla francese: molti equivoci e un fondo di verità, in Dialoghi di Diritto dell’Economia, 2023.

[2] V. https://www.treccani.it/enciclopedia/capitalizzazione-composta_%28Enciclopedia-della-Matematica%29/

[3] App. Torino, Sez. I, Sent., 21/5/2020, n. 544, in One Legale.

[4] De Luca, Interessi composti, preammortamento e costi occulti. Note sul mutuo alla francese e all’italiana, in BBTC, 2019, I, p. 372.

[5] V. Cacciafesta, L’ammortamento alla francese. Leggende dure a morire, in https://blog.ilcaso.it/libreriaFile/55956-cacciafesta-10-03-22.pdf.

[6] V. Natoli, L’ammortamento alla francese: una questione di trasparenza, in BBTC, 2023, I, p. 201 e ss.

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