Sommario: 1. Premesse – 2. Normativa – 3. Cosa sono i “Sustainability Linked Loans” – 4. Conclusioni
1. Premesse
Che l’emergenza “coronavirus” abbia reso ancora più vivo e forte – tra le persone e nei programmi dei governi dei grandi stati UE – il tema della sostenibilità ambientale appare oramai un dato certo ed incontestabile. Il coronavirus, infatti, non ha minimamente intaccato la crescita della finanza sostenibile. Anzi. Dall’inizio della pandemia, green bond, fondi e tutti gli strumenti che integrano criteri “ESG” (ambientali, sociali e di buona governance) si sono dimostrati resilienti[1].
A fronte di ciò, le Banche hanno e avranno in futuro un compito particolarmente importante da svolgere: quello di finanziare e trainare la transizione dell’attuale modello economico verso una sempre più predominante necessità di sostenibilità ambientale. In questo contesto nasce il c.d. “Green Loan Market”, il mercato dei “mutui verdi” il quale ha come scopo quello di facilitare, finanziandola, un’attività economica sostenibile in ottica “ESG” (Environmental, Social, Governance).
Infatti, nella “ricostruzione “post–Covid 19”, uno sviluppo economico in chiave “ESG” che favorisca investimenti “responsabili” che tengano conto del loro impatto ambientale e sociale e che promuova un miglior governo societario ha le sembianze di un’opportunità imperdibile e di una tendenza diretta al benessere nostro e delle generazioni future.
2. Normativa
Per analizzare il tema degli investimenti “sostenibili” e, in particolare, quello dei c.d. mutui “verdi”, appare sicuramente opportuno ricordare che l’Accordo adottato alla conferenza sul clima di Parigi (COP21) e siglato nel dicembre 2015 da 195 paesi (il c.d. “Accordo di Parigi”), è stato il primo vero grande “segnale” di svolta e di interesse reale delle grandi potenze economiche verso la “green economy”.
Tale accordo, infatti, si è posto, inter alia, l’obiettivo di stimolare il flusso di capitali privati nei settori della “green economy” e di promuovere lo sviluppo di una finanza eco-sostenibile, dedicando, in tal senso, un’apposita disposizione, l’art. 2, comma 1, che prevede che l’Accordo miri a “rafforzare la risposta alla minaccia mondiale posta dai cambiamenti climatici” tra l’altro “rendendo i flussi finanziari coerenti con un percorso che conduca a uno sviluppo a basse emissioni di gas ad effetto serra e resiliente al clima[2]“, attraverso l’offerta di prodotti finanziari che contribuiscano allo sviluppo di un’economia a basso impatto ambientale.
A livello “normativo”, invece, l’Unione Europea – aspirando alla creazione di un quadro legislativo vincolante in materia di finanza sostenibile – ha fatto un primo passo importante in questa direzione nel marzo 2018, con l’adozione da parte della Commissione Europea di un piano omnicomprensivo per la promozione della finanza sostenibile (“Action Plan On Sustainable Finance”[3]), con – tra gli obiettivi più importanti promossi dalla Commissione – la creazione di un sistema unificato di classificazione delle attività sostenibili (c.d. Tassonomia) valevole per tutti gli Stati Membri, che chiarisca cosa è “green compliant” da un punto di vista economico.
Altra tappa è stata, raggiunta, il 18 dicembre 2019[4] quando il Consiglio ed il Parlamento Europeo hanno definito un accordo su una proposta di Regolamento per la classificazione di una Tassonomia europea (il “Regolamento Tassonomia”[5]). Il Regolamento Tassonomia (il cui testo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’UE il 22 giugno 2020[6]) si concentra sulla tassonomia delle attività eco-compatibili, una classificazione condivisa dall’UE sulle attività economiche che possono essere considerate sostenibili dal punto di vista ambientale. Ai sensi dell’art. 9 del Regolamento Tassonomia, la tassonomia individua 6 obiettivi ambientali e climatici: (1) mitigazione del cambiamento climatico; (2) adattamento al cambiamento climatico; (3) uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine; (4) transizione verso l’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti; (5) prevenzione e controllo dell’inquinamento; (6) protezione della biodiversità e della salute degli eco-sistemi.
Ai sensi dell’art. 3 del Regolamento Tassonomia, per essere “ecosostenibile”, inoltre, un’attività, deve soddisfare i seguenti criteri: (1) contribuire positivamente ad almeno uno dei sei obiettivi ambientali di cui all’art. 9 (i.e. del Regolamento Tassonomia); (2) non produrre impatti negativi su nessun obiettivo di cui all’art. 9; (3) essere svolta nel rispetto di garanzie sociali minime (per esempio, quelle previste dalle linee guida dell’OCSE e dai documenti delle Nazioni Unite); (4) è conforme ai criteri di vaglio tecnico fissati dalla Commissione Europea.
Doveroso menzionare, poi, il Regolamento (UE) 2019/2088 (“Sustainable Finance Disclosure Regulation” – SFDR – “Regolamento Disclosure”), pubblicato in Gazzetta Ufficiale UE il 9 dicembre 2019[7], che, mirando ad aumentare la chiarezza delle informazioni riguardo alla sostenibilità, ha imposto agli operatori finanziari – tra cui, le SGR – una serie di obblighi di trasparenza sui fattori della sostenibilità integrati in ciascun prodotto di investimento e la considerazione degli effetti negativi per la sostenibilità nei processi societari.
In data 11 dicembre 2019, poi, la tassonomia e lo sviluppo di altri concetti innovativi sono culminati con la pubblicazione del “Green Deal”[8], un piano di investimenti per lo sviluppo sostenibile che punta a movimentare 1 trilione di Euro entro il 2030 all’interno della Comunità Europea. Il coinvolgimento del settore privato, quindi, ha assunto un ruolo centrale nella proposta per un “Green Deal” europeo adottata dalla Commissione Europea in cui si riconosce che “il settore privato sarà determinante per finanziare la transizione verde” e che “servono segnali sul lungo periodo per indirizzare i flussi finanziari e di capitale verso gli investimenti verdi ed evitare gli attivi non recuperabili.”
Infine, il 1° marzo 2021[9], l’Autorità Bancaria Europea (“EBA”) ha pubblicato un parere alla Commissione Europea (CE) sull’obbligo di informativa imposto alle istituzioni finanziarie e in primis alle banche sulle attività sostenibili dal punto di vista ambientale (ESG) ai sensi dell’articolo 8 del Regolamento Tassonomia. In sintesi, società di investimento e istituti di credito devono comunicare quanto delle loro attività sia sostenibile dal punto di vista ambientale. EBA ha prodotto, quindi, una raccomandazione all’utilizzo di indicatori chiave di performance (i cosiddetti “Key Performance Indicators” o “KPI”) fornendo anche utili suggerimenti relativi alla divulgazione e pubblicazione di tali indicatori in conformità alla “Tassonomia” europea in tema ambientale, conformemente all’Articolo 8 del Regolamento Tassonomia.
Da tale parere, emerge il suggerimento all’uso del “Green Asset Ratio” o “GAR”, in qualità di KPI, al fine di determinare se il portafoglio bancario dell’istituto di credito (“banking book”) includente, tanto i crediti quanto i titoli obbligazionari e gli strumenti di capitale di rischio, sia conforme all’Accordo di Parigi. In sostanza, il GAR è un rapporto che ha al numeratore i crediti “green” e al denominatore il totale dei prestiti concessi dalla banca[10]. Più precisamente, stando alle indicazioni EBA del 1° marzo 2021, nel calcolo del GAR andranno inclusi i crediti “green” concessi sia alle imprese che alle famiglie (in questo caso per ora limitatamente ai mutui casa e ai prestiti auto), ma anche investimenti in azioni e in titoli di debito (tranne titoli di Stato ed esposizioni verso le varie banche centrali). Con riferimento ai gruppi bancari che hanno esposizioni creditizie in Paesi Extra UE, tali prestiti non rientrano nel GAR, tuttavia, andranno comunque evidenziati a parte nella prospettiva di un progressivo allineamento delle diverse tassonomie. Pertanto, al fine di valutare l’efficienza di una banca in Europa, nei prossimi mesi investitori, clienti e agenzie di rating si concentreranno anche su un nuovo indicatore, il GAR, che sarà introdotto in Europa a partire dal 2022[11] andando ad identificare il peso degli asset delle banche che finanziano attività̀ sostenibili dal punto di vista ambientale sulla base della “Tassonomia” europea.
3. Cosa sono i “Sustainability Linked Loans”
Dopo aver ripercorso le principali fonti normative vigenti in tema di “green economy”, ci si può concentrare su quelli che sono i “Sustainability Linked Loans”, i c.d. mutui “sostenibili”. Essi hanno la loro origine sia dai “Green Loan Principles” (“GLP”) dell’11 dicembre 2018[12] che dai “Sustainability Linked Loan Principles” (“SLLP”) del 19 giugno 2021[13], entrambi emanati dalle associazioni “Loan Markat Association” (“LMA”), “Loan Syndications & Trading Association” (“LSTA”) e “Asia Pacific Loan Market Association” (“APLMA”) che a loro volta, si basano e fanno riferimento ai Green Bond Principles (“GBP”) emanati dall’”International Capital Market Association” (“ICMA”)[14] nel giugno 2018[15] ed aggiornati, da ultimo, nel giugno 2021[16].
GBP – Green Bond Principles
I GBP rappresentano le linee guida riconosciute a livello internazionale, che promuovono la trasparenza, la divulgazione e la rendicontazione nel mercato dei “green bond”. Come emerge anche dalle notizie sui principali quotidiani economici italiani ed europei, il mercato dei green bond nel 2021 è molto attivo e i GBP redatti dall’ICMA costituiscono lo strumento maggiormente utilizzato nel mercato obbligazionario (inclusa Borsa Italiana) per l’emissione di green bond. L’ICMA definisce “green bond” i prestiti obbligazionari di qualunque tipo i cui flussi sono utilizzati esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, nuovi o già esistenti “green project”, e le cui caratteristiche rispettano quattro principi, ossia:
l’uso dei flussi: la destinazione dei flussi derivanti dall’emissione del prestito obbligazionario deve essere destinata ad investimenti in “green projects” con ciò intendendosi quei progetti che perseguono il raggiungimento di uno dei 5 obiettivi ambientali indicati dai GBP, ossia 1) la mitigazione del cambiamento climatico; 2) l’adattamento al cambiamento climatico; 3) la conservazione delle risorse naturali; 4) la preservazione della biodiversità; 5) la prevenzione ed il controllo dell’inquinamento. I GBP individuano, inoltre, un elenco esemplificativo e non esaustivo di categorie di “green project”, (come, ad esempio, lo sviluppo delle energie rinnovabili, il miglioramento dell’efficienza energetica, il controllo e la prevenzione dell’inquinamento, l’uso e la gestione delle risorse naturali in modo ecosostenibile, gli investimenti in trasporti a zero-emissioni, l’adattamento al cambiamento climatico etc.) specificando che, tra i “green project”, possono annoverarsi anche gli investimenti relativi o comunque connessi a questi ultimi, come le spese in sviluppo e ricerca.
processo di selezione e valutazione del progetto:occorre incentivare il raggiungimento di un elevato livello di trasparenza nel processo di selezione e successivo sviluppo dell’investimento green da finanziare, a beneficio dei sottoscrittori del green bond. Una volta che l’emittente ha individuato le attività in cui investire i flussi derivanti dall’emissione del bond e gli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, è necessario che siano resi noti ai potenziali sottoscrittori i criteri attraverso cui l’emittente ha qualificato il proprio progetto come green, attraverso un’informativa ad ampio spettro che collochi il progetto all’interno della generale politica ambientale dell’emittente. In questa fase, un ausilio nel processo di valutazione della sostenibilità ambientale del progetto può essere fornito da revisori esterni;
gestione dei flussi:una volta che il prestito obbligazionario è stato sottoscritto e versato, deve essere garantito agli investitori un elevato livello di trasparenza circa le modalità di utilizzo dei flussi raccolti e l’andamento delle attività oggetto dell’investimento. A tal fine, deve essere in primo luogo garantita la tracciabilità delle somme raccolte dagli investitori. Il principio della gestione dei flussi richiede, quindi, che l’emittente predisponga adeguati processi interni (anche attraverso uno o più conti a ciò dedicati) per tenere costantemente traccia dell’utilizzo dei flussi raccolti, e della percentuale di questi allocata su ciascun green project legato all’emissione;
reporting: al fine di mantenere e rendere tempestivamente disponibili ai sottoscrittori – ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso dei flussi. E’ richiesta, infatti, la redazione di un report annuale, da predisporsi in base a criteri sia qualitativi che quantitativi, che deve contenere diverse informazioni sullo sviluppo dei green project quali, ad esempio, la percentuale dei flussi che viene destinata a ciascun green project (o ad uno specifico portafoglio di attività), i criteri di allocazione dei medesimi, una valutazione ex ante dell’impatto ambientale atteso per ciascun anno e per l’intera durata dell’investimento.
GLP – Green Loan Principles
I GLP, invece, sono linee guida volontarie che le aziende debitrici possono applicare per accedere ai finanziamenti e sono stati sviluppati da un gruppo di rappresentanti di primarie istituzioni finanziarie attive nel mercato dei prestiti, al fine di promuovere lo sviluppo del mercato dei “prestiti verdi”, mettendo in evidenza i casi in cui un finanziamento può essere classificato come “verde”.
I GLP (la cui struttura riprende in gran parte quella dei GBP) si fondano sui seguenti quattro grandi pilastri:
utilizzo dei flussi del finanziamento: la documentazione contrattuale dovrà contenere una descrizione idonea ed appropriata delle attività sostenibili cui è destinato il finanziamento e, per i finanziamenti strutturati con più linee di credito, si prevede la possibilità di qualificare come green una o più delle tranches rese disponibili;
valutazione del processo e del progetto: la documentazione da fornire alle banche in sede di strutturazione del finanziamento dovrà comprendere anche l’individuazione degli obiettivi ecosostenibili da raggiungere, nonché i criteri attraverso cui il borrower ha qualificato il proprio progetto come green, assieme ad una informativa più ampia circa la propria politica ambientale. Anche l’LMA si limita a raccomandare il ricorso ad un revisore esterno;
gestione dei flussi: va garantita la tracciabilità delle somme erogate, predisponendo conti dedicati ed adeguati processi interni. In sede di strutturazione del finanziamento, potrebbe essere richiesta l’apertura di uno o più green account dove accreditare le somme del finanziamento;
reporting: il borrower deve rendere tempestivamente disponibili ai finanziatori– ove necessario e comunque con frequenza almeno annuale – informazioni aggiornate circa l’uso delle somme erogate, la loro allocazione e lo sviluppo dei progetti, assieme ad una valutazione dell’impatto ambientale atteso.
Una volta stabilito il rispetto di questi principi, si potrà attivare il “prestito verde”, ossia tutti quegli strumenti messi a disposizione per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, progetti nuovi o esistenti classificati come “verdi”. Per citarne alcuni esempi: l’aumento dell’efficienza energetica, la sostenibilità dei trasporti, il controllo e la prevenzione dell’inquinamento, ecc.
La definizione dei “progetti verdi” può variare a seconda del settore e della zona geografica. Ad esempio, i GLP contengono un elenco indicativo, e non esaustivo, delle categorie di ammissibilità per i “progetti verdi” con l’obiettivo di individuare ed affrontare aree e tematiche di maggior preoccupazione ambientale come il cambiamento climatico, l’esaurimento delle risorse naturali, la perdita di biodiversità, l’inquinamento dell’aria, dell’acqua e del suolo. Questo elenco esemplificativo e non esaustivo (riportato nell’Allegato 1 ai GLP) comprende, inter alia, l’energia rinnovabile, l’efficientamento energetico, ad esempio, negli edifici nuovi e ristrutturati, immagazzinamento di energia, teleriscaldamento, prevenzione e controllo dell’inquinamento, compresa la riduzione delle emissioni atmosferiche, il controllo dell’emissione gas a effetto serra, la bonifica del suolo, programmi di prevenzione e riduzione dei rifiuti, sostenibilità dei trasporti, sviluppo della comunità e dell’economia circolare ecc..
SSLP – Sustainable Linked Loans Principles
Venendo, infine, a trattare i “Sustainable Linked Loans Principles” (“SLLP”), la differenza principale con i GLP è che i SLLP sono destinati ad un ampio uso da parte del mercato, fornendo un quadro entro il quale la flessibilità del prodotto creditizio possa essere mantenuto (e sarà rivisto su base regolare alla luce del in sviluppo e crescita dei prestiti verdi). Il loro obiettivo è quello di creare un quadro di standard e di linee guida per il mercato, fornendo una metodologia coerente da utilizzare per tutto il mercato dei prestiti verdi, pur consentendo al prodotto di questo tipo di prestito di mantenere la sua flessibilità e di preservare l’integrità del prestito verde mentre il mercato si sviluppa. A differenza dei GLP, i SLLP si basano sui seguenti cinque componenti:
selezione dei KPI:i prestiti legati alla sostenibilità cercano di migliorare il profilo di sostenibilità del borrower per tutta la durata del prestito. Lo fanno allineando i termini del prestito a quelli del borrower utilizzando uno o più KPI (i cosiddetti “Key Performance Indicators” ) di sostenibilità che possono essere esterni e/o interni e che devono essere: (i) rilevanti, essenziali e determinanti per il business del borrower e di grande rilevanza strategica per le sue operazioni attuali e/o future; (ii) misurabili o quantificabili su una coerente base metodologica e (iii) in grado di essere confrontati, vale a dire utilizzando il più possibile un riferimento esterno o utilizzando definizioni per facilitare la valutazione del livello di ambizione dell’SPT (come infra definiti);
calibrazione degli SPT:il processo di calibrazione degli SPT (“sustainability performance targets”) per i KPI è fondamentale per la strutturazione dei prestiti legati alla sostenibilità, poiché sarà l’espressione del livello di ambizione del borrower pronto a impegnarsi. Gli SPT devono essere fissati in buona fede e rimanere pertinenti (a condizione che si applichino) per tutta la durata del prestito – uno degli obiettivi dei prestiti legati alla sostenibilità è quello di incoraggiare un cambiamento ambizioso e positivo attraverso incentivi e ciò dovrebbe costituire la base della definizione degli obiettivi;
caratteristiche del prestito:una caratteristica chiave di un prestito legato alla sostenibilità è che il risultato economico sia legato al fatto che il selezionato SPT predefinito sia soddisfatto. Ad esempio, il margine sotto il relativo contratto di prestito può essere ridotto se il borrower soddisfi un SPT predeterminato misurato dal KPI predeterminato o viceversa;
reporting:i borrower dovrebbero (ove possibile e almeno una volta all’anno) fornire ai finanziatori informazioni aggiornate sufficienti per consentire loro di monitorare le prestazioni degli SPT e per determinare che gli SPT rimangano ambiziosi e rilevanti per l’attività del borrower;
verifica:i borrower dovrebbero ottenere una indipendente ed esterna verifica del livello di performance del borrower contro ogni SPT per ogni KPI (ad esempio, limitato o ragionevole assicurazione o audit da parte di un revisore esterno qualificato con competenze pertinenti, come un revisore dei conti, consulente e/o un’agenzia di rating indipendente), almeno una volta all’anno.
L’Appendice 1 ai SLLP riporta l’elenco di alcuni comuni categorie di KPI insieme ad un esempio dei miglioramenti che un gKPI potrebbe cercare di misurare in ogni categoria. Le categorie elencate sono destinate ad essere solo indicative e non sono elencate in modo specifico (ad esempio: efficienza energetica, emissioni gas serra, energie rinnovabili, consumo d’acqua, economia circolare, agricoltura e cibo sostenibile, biodiversità, accertamento globale ESG, diritti umani e relazioni comunitarie, alloggi a prezzi accessibili, sicurezza dei dati, salute dei dipendenti e sicurezza sul lavoro, diversità e inclusione, governance, etica professionale, costruzione governo d’impresa e trasparenza, ecc.).
4. Conclusioni
Per concludere, il presente contributo ha dato evidenza della connessione tra i criteri generali di tassonomia e l’influenza che gli stessi hanno nello specifico settore creditizio ed in quello imprenditoriale che avrà maggiore successo nell’accedere a forme di finanziamento se i relativi flussi finanziari saranno indirizzati a favore di attività “green compliant”.
In particolare, dall’analisi dei GBP, dei GLP e dei SSLP, emerge chiaramente come i mutui c.d. “sostenibili” siano, quindi, strumenti di prestito messi a disposizione esclusivamente per finanziare o rifinanziare, in tutto o in parte, progetti nuovi o esistenti classificati come “verdi”.
Con riferimento al funzionamento di tali prestiti, si noti come il debitore e il finanziatore devono operare parallelamente e congiuntamente al fine individuare gli obiettivi di performance di sostenibilità collegati al prestito, obiettivi che devono essere strettamente correlati all’attività svolta dal debitore.
Negli ultimi tempi, su tutti i maggiori quotidiani economici italiani ed europei, si legge di come le aziende stiano elaborando sempre più strategie verdi e sostenibili, incorporandole nella loro strategia aziendale e allineando i loro meccanismi di finanziamento agli impegni di sviluppo sostenibile.
Contrarre un “prestito verde”, infatti, in tale contesto di ricostruzione “post-covid” in chiave “green economy”, presenta senza dubbio una serie di vantaggi di ampia portata per debitori e finanziatori, quali, ad esempio, avere impatti positivi su reputazione e credibilità dell’azienda, tessere relazioni più solide basate su valori di sostenibilità, accedere a nuovi mercati, fornire una maggiore resilienza alle perturbazioni del mercato, avvicinare pool di investitori sempre più ampi e diversificati includenti coloro che sono alla ricerca di investimenti con un positivo impatto ambientale o sociale con contestuale raggiungimento di importanti obiettivi/impegni normativi e politici.
In conclusione, lo sviluppo del “Green Loan Market” e dei mutui c.d. sostenibili, in Italia e in Europa, rappresenta un’opportunità davvero considerevole per rilanciare gli investimenti in un tessuto imprenditoriale profondamente lacerato dalla crisi economica derivante dalla pandemia da “Covid-19”.
Si ricordi che, in Italia, a garanzia di queste operazioni derivanti dai c.d. mutui “sostenibili” può soccorrere SACE[17] (la società assicurativo-finanziaria italiana specializzata nel sostegno alle imprese e al tessuto economico nazionale attraverso strumenti e soluzioni a supporto della competitività in Italia e nel mondo) del Gruppo CDP tramite “Garanzia Italia”, lo strumento previsto dal “Decreto Liquidità” (Decreto Legge n. 23 dell’8 aprile 2020) con i 200 miliardi di euro di garanzie di Stato stanziate destinati al sostegno delle imprese italiane durante l’emergenza “Covid-19”[18].
Dal canto suo, l’Unione Europea – attraverso previsione di meccanismi legati alla sostenibilità – sta spingendo le aziende ad accelerare l’adozione di tecnologie circolari e a bassa emissione. Tale approccio contribuisce a rendere le aziende più solide e maggiormente competitive, specie nel lungo termine, oltre ad avere effetti positivi a livello sociale e ambientale e di rendere.
Alla luce di ciò, pertanto, nei prossimi anni, le banche sono chiamate ad investire sempre di più sugli investimenti ecosostenibili e a favorire la transizione ad un modello economico più “green”.
[1] A sostenerlo è la Banca Centrale Europea (BCE), nella “Financial Stability Review”, pubblicata a fine novembre 2020: “La resilienza degli strumenti di finanza verde durante le recenti turbolenze del mercato suggerisce che gli investitori non devono sacrificare le prestazioni per favorire la transizione verso un’economia più verde”.
[2] L’accordo è stato ratificato sia dall’Unione Europea (il 4 ottobre 2016) che dall’Italia (con la Legge n. 204 del 4 novembre 2016).
[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018DC0097&from=EN
[4] l’intesa inizialmente raggiunta non rendeva vincolante il regolamento per gli stati membri.
[5] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:52018PC0353&from=EN
[6] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=OJ:L:2020:198:FULL&from=EN
[7] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32019R2088&from=IT
[8] Comunicazione della Commissione Europea COM 2019 (640) final. La road-map verso il Green Deal prevede che la Commissione Europea presenti una strategia rinnovata in materia di finanza sostenibile nel terzo trimestre del 2020.
[9] https://www.eba.europa.eu/eba-advises-commission-kpis-transparency-institutions%E2%80%99-environmentally-sustainable-activities
[10] Il Sole 24 Ore, 4 maggio 2021, https://www.ilsole24ore.com/art/banche-svolta-clima-passa-green-asset-ratio-AE3shhF
[11] Su proposta della “European Banking Authority”
[12] https://www.lma.eu.com/application/files/9115/4452/5458/741_LM_Green_Loan_Principles_Booklet_V8.pdf
[13] https://www.lsta.org/content/sustainability-linked-loan-principles-sllp/
[14] https://www.icmagroup.org/sustainable-finance/the-principles-guidelines-and-handbooks/green-bond-principles-gbp/
[15] Dopo la consultazione autunnale del 2017
[16] https://www.icmagroup.org/assets/documents/Sustainable-finance/2021-updates/Green-Bond-Principles-June-2021-140621.pdf
[17] https://www.sace.it/soluzioni/dettaglio-categoria/dettaglio-prodotto/garanzia-italia
[18] https://www.corriere.it/economia/aziende/21_giugno_15/sace-spinta-rating-verde-latini-valorizzate-imprese-che-scelgono-sostenibilita-e61bff5e-cda8-11eb-8e82-196b74f846e5.shtml