IVASS, con provvedimento n. 154 del 17 dicembre 2024, ha modificato il Regolamento IVASS n. 7/2014, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti amministrativi dell’Autorità, aggiornando l’elenco dei procedimenti amministrativi di competenza IVASS.
Contestualmente, ha modificato altresì il Regolamento IVASS n. 49/2021, sulla disciplina dei procedimenti per l’adozione dei provvedimenti previsti dal decreto MEF n. 100/2021.
L’aggiornamento del Regolamento IVASS n. 7/2014, nasce dagli emendamenti al Codice delle assicurazioni private (CAP) e ai conseguenti interventi regolamentari IVASS, in seguito dell’entrata in vigore del regime Solvency II.
Il Provvedimento modifica e integra il testo del Regolamento, in modo coerente con la disciplina generale recata dalla L. 241/1990 in materia di procedimenti amministrativi e consente agli operatori del settore assicurativo di disporre di un atto aggiornato sui procedimenti amministrativi di competenza IVASS, sulle unità organizzative di riferimento e sui termini previsti per la conclusione di ciascuno di essi.
Il Provvedimento si compone di n. 3 articoli e n. 3 allegati:
- l’art. 1 modifica gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 7, 8 e 9 del Regolamento IVASS n. 7/2014 concernenti rispettivamente l’ambito di applicazione, l’unità organizzativa responsabile del procedimento e il responsabile del procedimento, i procedimenti a iniziativa di parte e d’ufficio, la comunicazione di avvio del procedimento, la sospensione e interruzione dei termini, la comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza e la conclusione dei procedimenti
- i commi 9, 10 e 11 del Provvedimento sostituiscono gli allegati n. 1, 2 e 3 al Regolamento recanti l’elenco dei procedimenti in carico all’IVASS:
- l’Allegato n. 1 (procedimenti di vigilanza sulle imprese ad iniziativa di parte e sui procedimenti di vigilanza d’ufficio), include ora:
- i procedimenti a istanza di parte quelli rivenienti da Solvency II quali:
- l’approvazione dei modelli interni individuali e di gruppo, completi o parziali, per la determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità
- l’utilizzo dei parametri specifici dell’impresa (USP) e dei parametri specifici di gruppo nella determinazione del requisito patrimoniale di solvibilità calcolato con la formula standard
- la classificazione dei fondi propri di base
- i procedimenti ad istanza di parte originati dalle le c.d. “comunicazioni preventive”, ovvero quegli atti con i quali l’impresa deve obbligatoriamente e preventivamente comunicare all’IVASS l’intenzione di compiere una determinata operazione, cui si può dare esecuzione soltanto ove l’Istituto non ravvisi, entro un termine fissato di volta in volta dalle norme di riferimento, elementi ostativi alla loro realizzazione; qualora l’istruttoria non evidenzi elementi inibitori, l’impresa può dare corso all’operazione una volta decorso il termine fissato, senza la necessità di un provvedimento dell’Istituto
- i nuovi procedimenti d’ufficio tra cui:
- quelli relativi alla decadenza degli esponenti e dei titolari/responsabili delle funzioni fondamentali, ivi compreso quello che svolge la funzione di verifica della conformità alla normativa vigente limitatamente alla materia della prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo, a seguito dell’emanazione dei Provvedimenti IVASS n. 142/2024 e n. 144/2024
- con riguardo agli intermediari, i procedimenti riguardanti le violazioni sui prodotti di investimento assicurativi di cui al Regolamento UE n. 1286/2014 (Packaged Retail Investment and Insurance-based Products – PRIIP’s) e quello con il quale l’Istituto ordina la cessazione o il divieto di pratiche non conformi alle disposizioni previste per la commercializzazione a distanza dei contratti assicurativi da parte di soggetti non abilitati all’esercizio dell’attività di intermediazione assicurativa.
- i procedimenti a istanza di parte quelli rivenienti da Solvency II quali:
- l’Allegato 2, concernente i procedimenti relativi agli appalti, è stato aggiornato per tenere conto di quanto previsto in materia dal Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (nuovo Codice degli appalti).
- l’Allegato 3, concernente i procedimenti relativi all’amministrazione interna, è stato aggiornato al fine di includere quelli concernenti il job posting, la concessione di regimi di orari particolari e di smart working.
- l’Allegato n. 1 (procedimenti di vigilanza sulle imprese ad iniziativa di parte e sui procedimenti di vigilanza d’ufficio), include ora:
Per esigenze di razionalizzazione e sistematizzazione della materia, concernente l’individuazione dei termini e delle unità organizzative responsabili dei procedimenti IVASS, i procedimenti di vigilanza sono stati integrati con quelli contenuti nel Regolamento IVASS n. 49/2021 in materia di sandbox regolamentari per la sperimentazione digitale nei settori bancario, finanziario e assicurativo:
- è stato abrogato l’allegato n. 1 che individuava gli aspetti sopra menzionati relativamente alle domande di ammissione alla sandbox e sono stati modificati gli articoli che facevano espresso richiamo all’allegato
- è stato modificato l’art. 3 per specificare che l’unità organizzativa responsabile dei procedimenti relativi alla sandbox ed il responsabile del procedimento sono ora individuati in un apposito Regolamento IVASS, che deve intendersi come il Regolamento n. 7/2014.