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Approfondimenti

I piani individuali di risparmio sotto la lente delle linee guida del MEF

2 Novembre 2017

Massimiliano Altomare e Antonio Privitera, Studio Tributario Associato Facchini Rossi & Soci

Di cosa si parla in questo articolo

Premessa

Con l’art. 1, commi da 100 a 114, della Legge 11 dicembre 2016, n. 232 (c.d. Legge di Stabilità 2017[1]) sono approdati in Italia i piani individuali di risparmio a lungo termine (“PIR”), una nuova forma di investimento finanziaria caratterizzata da una consistente incentivazione fiscale per gli investitori, introdotta allo scopo di:

  • offrire maggiori opportunità di rendimento al risparmio delle famiglie;
  • canalizzare quest’ultimo verso strumenti finanziari emessi da imprese industriali e commerciali italiane ed europee (ove radicate sul territorio italiano), che necessitano di maggiore fabbisogno di risorse finanziarie, tutt’ora non completamente coperto dal tradizionale canale bancario[2].

L’agevolazione fiscale, concessa alle condizioni più oltre descritte, consiste in una esenzione:

  • dalle imposte dirette sui redditi di capitale e diversi di natura finanziaria derivanti dagli strumenti finanziari e dalla liquidità che concorrono a formare il PIR; e
  • dall’imposta di successione in caso di trasferimenti mortis causa degli strumenti finanziari che compongono il piano.

Il Ministero dell’Economia e delle Finanze il 4 ottobre 2017 ha fornito i primi chiarimenti ufficiali in ordine all’applicazione della disciplina in parola (“linee guida MEF”). L’intervento, nell’ottica di incrementare l’appeal dei nuovi piani e di favorirne la diffusione sul mercato, introduce aspetti decisamente innovativi e chiarisce numerose questioni interpretative poste dagli operatori, superando talune rigidità che potevano emergere dalla lettura del testo normativo di riferimento. Particolarmente interessanti risultano alcuni passi delle linee guida MEF che rafforzano la dinamicità e flessibilità dei PIR, rendendoli maggiormente adattabili alle mutevoli esigenze di investimento dei risparmiatori.

Nel presente lavoro, dopo un breve inquadramento della disciplina PIR, sono illustrati i principali chiarimenti contenuti nelle linee guide MEF.

Le condizioni per fruire dell’agevolazione fiscale

Come noto, l’agevolazione fiscale in esame è subordinata alla creazione di un “contenitore” fiscale, denominato piano, idoneo ad accogliere i principali strumenti finanziari esistenti sul mercato, purché l’insieme degli stessi sia posseduto per un determinato periodo di tempo e sia “assemblato” seguendo criteri predeterminati[3].

Più in particolare, le condizioni e i requisiti necessari per poter beneficiare dell’agevolazione sono i seguenti:

– il piano può essere costituito da “persone fisiche residenti nel territorio dello Stato” (c.d. requisito soggettivo)[4];

– gli strumenti finanziari in cui è investito il piano devono essere detenuti per almeno 5 anni(c.d. requisito temporale);

– ciascun investitore può essere titolare di un unico PIR e ciascun piano non può avere più di un titolare;

– ciascun investitore non può conferire nel PIR più di 30.000 euro all’anno con un tetto massimo complessivamente pari a 150.000 euro (c.d. limiti all’entità dell’investimento);

– il patrimonio del PIR deve esser composto (c.d. investimenti qualificati):

  • per almeno il 70% e per almeno i 2/3 di ciascun anno solare:
    § da strumenti finanziari emessi da società non immobiliari[5] italiane o residenti in Stati membri dell’Unione europea o in Stati aderenti all’Accardo sullo Spazio economico europeo (UE/ASEE) aventi stabile organizzazione in Italia[6]; e
    § almeno il 30% di tale 70% (i.e. il 21%) deve essere rappresentato da strumenti finanziari emessi da società diverse da quelle inserite nel FTSE MIBo in altri indici equivalenti[7] (c.d. vincoli di investimento);
  • per il restante 30% da qualsiasi altro strumento finanziario, ivi compresi depositi e conti correnti;

– il patrimonio del PIR non può essere investito per più del 10% in strumenti finanziari emessi dallo stesso emittente o stipulati con la stessa controparte o con altra società appartenente al medesimo gruppo o in depositi e conti correnti (c.d. limite alla concentrazione);

– non possono essere oggetto di investimento in PIR strumenti finanziari emessi o stipulati con soggetti residenti in Stati o territori diversi da quelli che consentono un adeguato scambio di informazioni (c.d. divieto di investimento in Paesi non collaborativi);

– sono esclusi dall’agevolazione i redditi derivanti dal possesso di partecipazioni qualificate e, più in generale, quelli che concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore[8].

L’ambito soggettivo

Di assoluto rilievo sono i chiarimenti offerti dalle linee guida MEF con riguardo all’ambito soggettivo di applicazione dell’agevolazione e a taluni successivi accadimenti che possono interessare i sottoscrittori del piano in costanza di investimento.

Più in particolare:

  • viene puntualizzato che il trasferimento della residenza fiscale all’estero dell’investitore comporta la chiusura del piano e l’applicazione, a partire dalla data di efficacia del trasferimento, delle ordinarie regole previste per la tassazione dei soggetti non residenti in relazione ai redditi ritraibili dagli strumenti finanziari contenuti nel PIR. Tuttavia, nell’ottica di rendere i PIR maggiormente flessibili, l’Amministrazione finanziaria fa salva l’esenzione nell’ipotesi in cui l’investitore mantenga l’investimento per complessivi 5 anni, anche dopo il trasferimento all’estero; in tali casi, infatti, non trova applicazione il meccanismo di recupero a tassazione dei redditi degli strumenti finanziari[9] (c.d. recapture) che, al momento del trasferimento, non hanno ancora maturato tale requisito temporale;
  • parimenti, l’Amministrazione finanziaria, oltre a ribadire che il decesso comporta la chiusura del piano, ha ulteriormente precisato che, anche in questo caso non trova applicazione la recapture per i redditi degli strumenti finanziari che al momento del decesso non hanno ancora maturato il requisito temporale. Tale disapplicazione si estende anche ai redditi di capitale relativi alle quote o azioni di OICR maturati alla data di apertura della successione, che non sono pertanto tassati al momento dell’intestazione in capo all’erede[10].

Viene inoltre precisato che l’investitore può essere anche un soggetto minorenne e può, in qualsiasi momento, chiudere un PIR e aprirne un altro nel quale destinare somme o valori nel rispetto dei limiti all’entità dell’investimento.

La costituzione del PIR

Per espressa previsione normativa i PIR possono costituirsi mediante il conferimento di somme e valori in un rapporto di custodia o amministrazione o di gestione di portafogli o altro stabile rapporto con esercizio dell’opzione per il risparmio amministratoai sensi dell’art. 6 del D.Lgs. 21 novembre 1997, n. 461 (coinvolgendo, quindi, intermediari professionali residenti tra cui, ad esempio, Banche, SIM, SGR e società fiduciarie[11]); ovvero tramite un contratto di assicurazione sulla vita o di capitalizzazione, avvalendosi di imprese di assicurazione residenti, ovvero non residenti[12] (c.d. PIR assicurativo).

In caso di sottoscrizione di PIR assicurativile linee guida MEF precisano che non è richiesto l’esercizio dell’opzione per il regime del risparmio amministrato, posto che il rapporto che si instaura con la compagnia assicurativa genera unicamente redditi di capitale ex art. 44, comma 1, lett. g-quater), del TUIR.

Inoltre, al fine di agevolare l’intervento delle società fiduciarie in ambito PIR, l’Amministrazione finanziaria ha precisato che il mandato di amministrazione può essere con o senza intestazione dei titoli, anche quando questi ultimi siano depositati presso intermediari non residenti e che la costituzione del PIR può essere effettuata:

  • sia direttamente dalla società fiduciaria, provvedendo quest’ultima alla gestione fiscale del PIR;
  • sia da altro intermediario abilitato ad applicare il regime del risparmio amministrato e deputato alla gestione fiscale del PIR, limitandosi, in tal caso, la società fiduciaria a divenire unicamente intestataria del piano.

Le partecipazioni “qualificate”

Sempre al fine di rendere i PIR maggiormente flessibili, con specifico riferimento alle partecipazioni “qualificate”[13] viene precisato che tali partecipazioni non rientrano tra gli investimenti PIR conformi solo a decorrere dal momento in cui risultano verificati i requisiti per la qualificazione in capo all’investitore, pertanto:

  • per i dividendi percepiti fino a tale momento, l’esenzione si consolida se la partecipazione cui si riferiscono i dividendi stessi è rimasta non qualificata per almeno 5 anni; diversamente
  • i dividendi percepiti a decorrere da tale momento e l’eventuale plusvalenza da cessione non possono fruire dell’esenzione, essendo relativi ad una partecipazione “qualificata”.

Il requisito temporale

L’aspetto di maggiore interesse trattato dalle linee guida MEF è la disapplicazione del meccanismo di recapture anche in ipotesi di cessione degli strumenti finanziari detenuti nel piano da meno di 5 anni seguita dal reinvestimento in altri strumenti nei 90 giorni[14] successivi, così come già previsto per legge in caso di rimborso. Con tale chiarimento, quindi, l’Amministrazione finanziaria al fine di incrementare l’utilizzo dei piani consente agli investitori di non cristallizzare la composizione degli investimenti alla data di costituzione dello stesso e di cogliere successive opportunità offerte dal mercato. Tale intervento risulta peraltro particolarmente interessante ciò in quanto apre definitivamente il mondo PIR anche alle gestioni patrimoniali dinamiche in regime di risparmio amministrato.

Le linee guida MEF si soffermano, più dettagliatamente, anche sui numerosi aspetti connessi alla cessione/rimborso degli strumenti finanziari e successivo reinvestimento delle somme/valori rivenienti dalla loro dismissione, specificando tra l’altro che:

  • il periodo di possesso va calcolato sommando l’holding period sia dello strumento finanziario rimborsato/ceduto sia di quello acquistato. Pertanto, il decorso dei 5 anni è sospeso durante il periodo di “reinvestimento” di 90 giorni;
  • nel caso in cui gli strumenti finanziari oggetto di reinvestimento siano ceduti primadel decorso dell’holding period, la recapture trova applicazione con riferimento ai redditi derivanti dagli strumenti finanziari sia originari sia oggetto di reinvestimento;
  • ai fini della verifica del rispetto dei limiti all’entità dell’investimento, il reinvestimento del controvalore/corrispettivo[15] non è considerato un nuovo investimento;
  • ai fini della determinazione del reddito derivante dalla cessione del nuovo strumento finanziario rileva il costo di acquisto di quest’ultimo.

Viene altresì precisato che ai fini del computo dell’holding period (5 anni) rileva la data puntuale di acquisto/cessione/rimborso degli strumenti finanziari e non l’anno solare in cui tali operazioni vengono poste in essere.

I limiti all’entità dell’investimento

Quanto ai limiti all’entità dell’investimento (30.000 euro annuali e 150.000 euro complessivi), l’Amministrazione finanziaria precisa che:

  • si tiene conto delle somme affidate all’intermediario ovvero del valore degli strumenti finanziari alla data del loro conferimento;
  • in caso di prelievo della liquidità o di trasferimento degli strumenti finanziari ad altro rapporto, anche se intestato al medesimo titolare, il valore del PIR si riduce di un ammontare corrispondente alle somme prelevate o al costo d’acquisto degli strumenti trasferiti, ma è possibile destinare altre risorse nel piano, nello stesso anno o in anni successivi, nel rispetto del limite annuale;
  • i redditi di capitale (rectius, dividendi, cedole, etc.) ritraibili dagli strumenti detenuti nel piano, essendo imputabili all’investitore e non al PIR, se non prelevati dall’investitore, sono considerati nuovi investimenti.

Il PIR costituito tramite quote o azioni di OICR

Di assoluto interesse sono anche i chiarimenti contenuti nelle linee guida MEF relativamente alle quote o azioni di OICR che, alle condizioni di seguito descritte, possono sia rappresentare un investimento di per sé PIR conforme sia essere detenute in un piano assieme ad altri strumenti finanziari, anche nell’ipotesi in cui tali organismi investano, a loro volta, in quote o azioni di altri OICR (c.d. fondi di fondi).

Come noto, le quote o azioni di OICR sono considerati PIR conformi se, a loro volta, gli OICR:

  • sono residenti in Italia o in altri Stati UE/ASEE; e
  • investono il loro patrimonio nel rispetto dei vincoli di investimento, del limite alla concentrazione e del divieto di investimento in Paesi non collaborativi[16].

A tale riguardo, l’Amministrazione finanziaria precisa che:

  • i predetti vincoli e limiti devono essere verificati con riferimento all’attivo dell’OICR, avendo riguardo al regolamento di gestione ovvero alla documentazione di offerta e, in caso di verifica positiva, le quote o azioni di tale organismo sono considerati, in ogni caso, investimenti qualificati;
  • il requisito dell’holding period va riferito alle quote o azioni dell’OICR acquisite dall’investitore e non agli investimenti effettuati dall’OICR;
  • i proventi non distribuiti dall’OICR non sono considerati nuovi investimenti;
  • nel caso in cui il PIR sia composto unicamente da quote o azioni di un solo OICR collocate da un soggetto diverso dalla SGR che lo ha istituito, la gestione fiscale del PIR può essere effettuata anche dalla SGR; infatti, in assenza di tale chiarimento, sulla base della prassi dell’Amministrazione finanziaria, l’intermediario deputato ad esercitare l’opzione per il regime del risparmio amministrato sarebbe stato solo il collocatore[17].

La detenzione di quote o azioni di OICR in un PIR

Nel caso in cui il PIR sia costituito sia da quote o azioni di OICR sia da altri strumenti le linee guida MEF chiariscono che:

  • i vincoli di investimento, il limite alla concentrazione e il divieto di investimento in Paesi non collaborativi devono essere comunque verificati con riferimento all’ammontare complessivo delle risorse destinate al PIR;
  • ove le quote o azioni di OICR siano PIR conformi e siano almeno pari al 70% del piano, il restante 30% può essere investito liberamente; invece,
  • qualora le quote o azioni di OICR PIR conformi siano inferiori al 70% del piano, l’investimento è PIR conforme solo se nel piano sono presenti altri strumenti finanziari che rispettino i vincoli di investimento almeno fino a concorrenza del 70% del patrimonio;
  • le quote o azioni di OICR non PIR conformi possono essere detenuti in PIR nell’ambito nella quota “libera” (30%), nel rispetto del limite alla concentrazione, fatta eccezione per gli OICR che garantiscono un rendimento minimo per i quali tale limite non trova applicazione, stante l’assenza di rischio in capo all’investitore.

La detenzione in PIR di fondi di fondi

Significative sono altresì le interpretazioni fornite dall’Amministrazione finanziaria relativamente alla detenzione in PIR di quote o azioni di fondi di fondi. Sul punto, infatti, è stato precisato che:

  • tali strumenti finanziari possono essere considerati investimenti qualificati se gli OICR investono almeno il 70% dell’attivo in OICR PIR conformi;
  • ove le quote o azioni di fondi di fondi non possano essere considerati prima facie investimenti qualificati, è possibile verificare la sussistenza dei vincoli di investimento e del limite alla concentrazione avendo riguardo anche al patrimonio degli OICR sottostanti, come se le quote o le azioni di tali OICR non esistessero. In tal caso, gli investimenti dell’OICR partecipante si sommano agli investimenti degli OICR sottostanti, demoltiplicando questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione detenuta dal fondo di fondi;
  • ai fini della qualificazione quale OICR PIR conforme di un fondo di fondi che investe sia in OICR PIR conformi sia in OICR non PIR conformi, ove le quote o azioni dei OICR sottostanti PIR conformi rappresentino una quota inferiore al 70% del patrimonio, ad esempio pari al 50%, è possibile verificare il rispetto dei vincoli di investimento e del limite alla concentrazione sommando a tale 50% gli investimenti effettuati dagli OICR sottostanti non PIR conformi, demoltiplicando questi ultimi in proporzione alla quota di partecipazione detenuta dal fondo di fondi.

I PIR assicurativi

Di pregevole interesse sono altresì i chiarimenti contenuti nelle linee guida MEF relativamente ai PIR assicurativi, con riferimento ai quali viene precisato che:

  • gli stessi possono costituirsi, oltre che tramite contratti di capitalizzazione di cui al ramo V, anche mediante polizze sia di ramo I sia di ramo III, ovvero multiramo, vale a dire una loro combinazione;
  • trovano applicazione i vincoli di investimento, il limite alla concentrazione e il divieto di investimento in Paesi non collaborativi secondo le modalità previste per gli OICR;
  • il titolare del PIR assicurativo è il contraente della polizza e non la compagnia assicurativa;
  • per ciò che concerne il requisito temporale:
    o l’holding period si calcola con riferimento a ciascuno dei premi versati e non agli strumenti finanziari nei quali l’impresa di assicurazione investe i premi, indipendentemente dalla durata del contratto stesso;
    o in caso di riscatto (parziale o totale) della polizza, trova applicazione il criterio FIFO e, quindi, occorre porre riferimento alla data di versamento dei premi;
  • i rendimenti che si cumulano durante l’investimento non possono essere considerati nuovi investimenti.

Il meccanismo di recupero a tassazione dei redditi degli strumenti finanziari

Relativamente al meccanismo di recapture, le linee guida MEF chiariscono che:

  • l’intermediario, al fine di ottenere la liquidità necessaria per adempiere ai connessi obblighi di versamento all’Erario, può effettuare i disinvestimenti solo in caso di mancato ottenimento della provvista da parte dell’investitore;
  • la stessa non trova applicazione peri disinvestimenti di strumenti finanziari effettuati per il pagamento:
    o delle imposte sui redditi e degli interessi dovuti; e
    o dell’imposta di bollo sugli estratti conto e sulle comunicazioni relative a prodotti finanziari;
  • ove l’investitore non fornisca all’intermediario la provvista, a quest’ultimo non è consentito effettuare successivi investimenti per importi corrispondenti nel medesimo anno in cui sono effettuati i disinvestimenti in esame;
  • l’aliquota di imposta applicabile alla tassazione dei proventi oggetto di recapture è quella vigente al momento della percezione dei proventi.

 


[1] Pubblicata in S.O. n. 57 alla G.U. n. 297 del 21 dicembre 2016.

[2] Cfr., in tal senso, la Relazione illustrativa al disegno di Legge di Stabilità 2017 – A.C. n. 4127.

[3] Cfr., in tal senso, la già citata Relazione illustrativa.

[4] Tuttavia si ricorda che l’art. 57, comma 2, del D.L. 24 aprile 2017, n. 50, così come convertito nella Legge 21 giugno 2017, n. 96, ha consentito l’investimento nei PIR anche agli enti di previdenza obbligatoria e alle forme di previdenza complementare, i cui profili non sono oggetto del presente lavoro.

[5] Il comma 102 prevede una nozione di “società immobiliare” analoga a quella contenuta nell’art. 87, comma 1, lett. d) del TUIR. in tema di participation exemption. Sul punto le linee guida MEF chiariscono che la finalità di tale disposizione è quella di considerare come qualificati solo gli strumenti con cui vengono finanziate imprese dotate di strutture operative idonee a svolgere un’attività produttiva. In tal senso si era già espressa l’Amministrazione finanziaria relativamente al requisito della commercialità ai fini della participation exemption par. 1, Circolare n. 7/E del 2013.

[6] In proposito, le linee guida MEF precisano che:

– la definizione di stabile organizzazione è quella dell’art. 162 del TUIR;

– il requisito della residenza o della stabile organizzazione nel territorio dello Stato deve essere posseduto in capo all’impresa al momento in cui il titolare del PIR effettua gli investimenti.

[7] Le linee guida MEF precisano che, a tali fini, rileva la composizione dell’indice FTSE MIB (o di analoghi indici esteri) unicamente alla data di costituzione del PIR e non le eventuali variazioni intervenute successivamente.

[8] Tra cui, ad esempio, i proventi derivanti da OICR istituiti in Stati non UE/ASEE e i redditi imputati per trasparenza agli investitori derivanti da partecipazioni al patrimonio di OICR immobiliari superiori al 5%.

[9] Cfr. art. 1, comma 107, della Legge di Stabilità 2017.

[10] Cfr. artt. 26-quinquies, comma 6, del D.P.R. n. 600/1973 e 10-ter, comma 3,della Legge n. 77/1983, come modificati dagli artt. 2, comma 1, lett.b) e 3, comma 1, lett. f) del D.lgs. n. 47/2012 e Circolare n. 19/E del 2013, par. 2.4.

[11] Le linee guida MEF chiariscono che l’agevolazione fiscale spetta anche in caso di sub deposito degli strumenti finanziari presso intermediari non residenti.

[12] Le imprese assicurative non residenti devono operare in Italia tramite stabile organizzazione o in regime di libera prestazione di servizi.

[13] Ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. c), del TUIR, una partecipazione è “qualificata” se rappresenta complessivamente una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’assemblea ordinaria della società partecipata superiore al 2% (se negoziata in mercati regolamentati) ovvero 20% (se non negoziata in mercati regolamentati), oppure una percentuale di partecipazione al capitale o al patrimonio di tale società superiore al 5% (se negoziata in mercati regolamentati) ovvero 25% (se non negoziata in mercati regolamentati). Ai fini PIR tali soglie sono da computare anche tenendo conto delle percentuali di partecipazione o di diritti di voto possedute dai familiari (ex art. 5, comma 5, del TUIR) o da società ed enti direttamente o indirettamente controllate dall’investitore (cfr. art. 1, comma 100, della Legge di Stabilità 2017). Inoltre, le linee guida MEF chiariscono che le partecipazioni nella medesima società detenute direttamente dall’investitore e tramite quote o azioni di OICR non si cumulano tra loro ai fini della verifica della “qualificazione” rilevante ai fini PIR.

[14] Termine originariamente previsto in 30 giorni e portato a 90 giorni dall’art. 57, comma 2, lett. e), del D.L. n. 50/2017.

[15] Le linee guida MEF precisano che per “controvalore conseguito”/“corrispettivo di cessione” s’intende l’ammontare ricevuto in occasione del rimborso/cessione, comprensivo delle eventuali plusvalenze e minusvalenze realizzate.

[16] Sul punto l’Amministrazione finanziaria specifica che non possono costituire oggetto di investimento le quote o azioni di OICR i cui proventi concorrono a formare il reddito complessivo dell’investitore, tra cui anche gli OICR europei, non immobiliari, non conformi alle direttive comunitarie e il cui gestore non è soggetto a forme di vigilanza, ex art. 10-ter, comma 6, della Legge n. 77/1983.

[17] Cfr. Agenzia delle Entrate, Circolare n. 33/E del 2011, par. 3.2.2 e Risoluzione n. 101/E del 2014.

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