Con sentenza n. 3656 del 24 febbraio 2016 la Cassazione ha affermato come i principi espressi dalla Corte Europea dei Diritti Umani nella sentenza del 4 marzo 2014 (caso Grande Stevens ed altri c. Italia), la quale ha affermato il carattere sostanzialmente “penale” delle sanzioni pecuniarie previste dall’art. 187 ter TUF, non paiono estensibili alla materia ai giudizi inerente a sanzioni amministrative pecuniarie irrogate dalla Banca d’Italia ai sensi dell’art. 144 TUB per “carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte dei componenti il Consiglio di Amministrazione”.
Conseguentemente, non potendosi attribuire carattere penale a tali sanzioni, non si pone un problema di compatibilità del procedimento sanzionatorio previsto in materia con le garanzie riservate ai processi “penali” dall’art. 6 della Convenzione per i diritti dell’uomo.