L’Organismo Italiano Contabilità (OIC), Nell’ambito del progetto di aggiornamento dei principi contabili nazionali, ha pubblicato i nuovi Principi contabili, che si applicano ai bilanci chiusi a partire dal 31 dicembre 2014.
OIC 9 Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali
L’OIC 9 ha lo scopo di disciplinare il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa per le perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni materiali e immateriali. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 10 Rendiconto finanziario
L’OIC 10 ha lo scopo di definire i criteri per la redazione e presentazione del rendiconto finanziario. La risorsa finanziaria presa a riferimento per la redazione del rendiconto è rappresentata dalle disponibilità liquide. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile. Le indicazioni del principio sono valide, con i dovuti adattamenti, anche nella redazione del rendiconto finanziario consolidato.
OIC 12 Composizione e schemi del bilancio d’esercizio
L’OIC 12 ha lo scopo di definire i criteri per la presentazione dello stato patrimoniale, del conto economico e della nota integrativa, con particolare riguardo alla loro struttura e al loro contenuto. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 13 Rimanenze
L’OIC 13 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle rimanenze di magazzino nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 14 Disponibilità liquide
L’OIC 14 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione, valutazione delle disponibilità liquide nel bilancio, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 16 Immobilizzazioni materiali
L’OIC 16 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle immobilizzazioni materiali nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 17 Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
L’OIC 17 ha lo scopo di disciplinare la redazione del bilancio consolidato e l’applicazione del metodo del patrimonio netto sia nel bilancio di esercizio che nel bilancio consolidato. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 18 Ratei e risconti
L’OIC 18 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei ratei e risconti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 19 Debiti
L’OIC 19 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei debiti, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 22 Conti d’ordine
L’OIC 22 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei conti d’ordine, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 23 Lavori in corso su ordinazione
L’OIC 23 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei lavori in corso su ordinazione nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 25 Imposte sul reddito
L’OIC 25 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle imposte sul reddito e quelle ad esse assimilabili (IRAP), nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 26 Operazioni, attività e passività in valuta estera
L’OIC 26 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione delle attività, passività e operazioni espresse in valuta estera, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 28 Patrimonio netto
L’OIC 28 ha lo scopo di disciplinare i criteri per la rilevazione e la classificazione degli elementi di cui il patrimonio netto si compone, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 29 Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, eventi e operazioni straordinarie, fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio
L’OIC 29 disciplina il trattamento contabile e l’informativa da fornire nella nota integrativa degli eventi che riguardano: i cambiamenti di principi contabili; i cambiamenti di stime contabili; la correzione di errori; gli eventi e operazioni straordinari; i fatti intervenuti dopo la chiusura dell’esercizio. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.
OIC 31 Fondi per rischi e oneri e Trattamento di Fine Rapporto
L’OIC 31 ha lo scopo di definire i criteri per la rilevazione, classificazione e valutazione dei fondi per rischi e oneri e del trattamento di fine rapporto, nonché le informazioni da presentare nella nota integrativa. Il presente principio contabile è destinato alle società che redigono i bilanci d’esercizio in base alle disposizioni del Codice Civile.