La Corte di Cassazione, con due ordinanze gemelle, la n. 26380 e la n 26382 del 10 ottobre 2024 (Pres. F. Terrusi, Rel. E. Campese) si è pronunciata sull’ambito di applicazione dei principi relativi alla nullità parziale delle fideiussioni sanciti dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 41994 del 30 dicembre 2021, ovvero se gli stessi possano o meno applicarsi altresì ai contratti autonomi di garanzia.
Più precisamente, nella nota pronuncia del 2021, le Sezioni unite avevano sancito il principio di diritto per il quale «i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall’Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del 1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell’Unione Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell’art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell’art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l’intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti»
Orbene, nelle due ordinanze gemelle in commento, la Corte ha precisato che «i principi desumibili da Cass., S.U., n. [41994] del 2021 […] si riferiscono a fideiussioni contenenti determinate clausole [non presenti nei contratti autonomi di garanzia oggetto di causa] contenute in fideiussioni stipulate nell’arco temporale, scrutinato dalla Banca d’Italia, 2002-2005, non ai contratti autonomi di garanzia».
I ricorrenti infatti avevano prestato una garanzia autonoma e, condannati al pagamento della medesima, tra le varie, avevano invocato – senza successo – l’applicazione dei citati principi sanciti dalle Sezioni unite.