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Attualità

I reati tributari entrano a far parte del catalogo “231”

11 Novembre 2019

Fulvia Astolfi, Partner, Luca Morini, Trainee, Hogan Lovells

Di cosa si parla in questo articolo

Nella giornata del 26 ottobre 2019 è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale il testo del Decreto Legge n. 124 emesso nella medesima data e recante “Disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili” (di seguito il “Decreto Fiscale”).

Il Decreto Fiscale reca alcune rilevanti novità sul piano della lotta all’evasione fiscale, tra le quali certamente spiccano le modifiche apportate alla disciplina dei reati tributari.

La novella in esame ha una portata “anticipatoria” rispetto ad una diversa normativa, giacché manifesta la volontà dell’esecutivo di dare attuazione – almeno parziale – ad un iter legislativo avviatosi in sede europea già nel 2017. Ed invero, con la Direttiva (UE) 2017/1371 il legislatore comunitario aveva proposto le basi normative della materia oggetto di questa analisi, richiamando l’esigenza di introdurre, tra le misure penali volte alla lotta contro la frode che lede gli interessi finanziari dell’Unione Europea, la repressione dei reati gravi compiuti dalle persone giuridiche in relazione all’imposta sul valore aggiunto. In quella occasione, era stato peraltro specificato che dovessero considerarsi reati gravi contro il sistema comune IVA le frodi carosello, le frodi dell’operatore inadempiente e le frodi IVA commesse nell’ambito di un’organizzazione criminale, poiché esse rappresentano una seria minaccia per il bilancio dell’Unione.

Proprio in attuazione delle istanze formulate in sede comunitaria, il Parlamento italiano approvava la legge 4 ottobre 2017, n. 127 (c.d. legge di delegazione europea), la quale recava, tra le altre, l’attuazione della citata Direttiva (UE) n. 1371. In particolare, con la Legge di delegazione europea, il Governo italiano veniva chiamato a:

  1. individuare i reati previsti dalle norme vigenti che possano essere ritenuti reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in conformità a quanto previsto dalla direttiva (UE) 2017/1371;
  2. integrare le disposizioni del Decreto sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti, i.e. Decreto Legislativo 8 giugno 2001, n. 231, prevedendo espressamente la responsabilità amministrativa da reato delle persone giuridiche, anche per i reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea e che non sono già compresi nelle disposizioni del medesimo D.Lgs. 231/2001; nonché
  3. prevedere, ove necessario, che, in caso di reati che ledono gli interessi finanziari dell’Unione Europea, in aggiunta alle sanzioni amministrative previste dagli articoli da 9 a 23 del D.Lgs. 231/2001, siano applicabili agli enti talune delle sanzioni previste per le persone giuridiche dall’articolo 9 della direttiva (UE) 2017/1371, garantendo che tutte le sanzioni siano effettive, proporzionate e dissuasive.

Tornando al Decreto Fiscale, osserviamo in primo luogo che l’articolo 39, intervenendo sul testo del decreto legislativo 10 marzo 2000, n. 74, ha disposto un generale inasprimento delle pene previste dalle fattispecie incriminatrici per le persone fisiche, determinato sia da un significativo aumento delle pene edittali, sia dalla riduzione delle soglie di rilevanza penale.

La seconda novità è rappresentata dalla intervenuta inclusione del delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti di cui all’articolo 2 del D.L. 74/2000 nel catalogo dei reati presupposto di cui al Decreto 231/2001 sulla responsabilità amministrativa da reato degli enti. La norma punisce quanti indichino in dichiarazione, allo scopo di evadere le imposte, elementi passivi fittizi, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti. Peraltro, è interessante notare che il legislatore italiano, prevendo la responsabilità degli enti per siffatta fattispecie criminosa, è andato oltre il tracciato normativo della direttiva (UE) 2017/1371 giacché la fattispecie di dichiarazione fraudolenta mediante fatture o altri documenti non si limita a punire le condotte evasive dell’imposta sul valore aggiunto ma colpisce altresì l’evasione delle imposte dirette.

L’estensione agli enti della responsabilità per siffatto reato viene realizzata attraverso l’introduzione di un nuovo articolo 25-quinquiesdecies, rubricato Reati Tributari, nel D.Lgs. 231/2001.

L’articolo 39 del Decreto fiscale si occupa anche di determinare la sanzione applicabile per il delitto di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o di altri documenti per operazioni inesistenti. Tale sanzione è quella pecuniaria fino a cinquecento quote, da calcolarsi, secondo i criteri stabiliti dall’art. 11 del D.Lgs. 231/2001, sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell’ente. Salvo modifiche in sede di conversione del Decreto Fiscale, l’ente cui sia imputato il reato in esame non potrà vedersi applicare misure interdittive di sorta, mentre sarà sempre passibile di confisca, in virtù della regola generale dettata dall’art. 19 del D.Lgs. 231/2001.

Notiamo che la norma entrerà in vigore soltanto al momento della conversione del Decreto Fiscale, conversione che dovrà intervenire entro 60 giorni dalla pubblicazione del medesimo Decreto nella Gazzetta Ufficiale (e dunque entro il 25 dicembre 2019), pena la decadenza del provvedimento. Pertanto, in ossequio al principio dell’irretroattivtà della legge penale, la nuova fattispecie si applicherà soltanto ai reati commessi dopo l’entrata in vigore della legge di conversione del Decreto Fiscale.

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