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Giurisprudenza

I requisiti della proposta di concordato semplificato

23 Aprile 2024

Lara Archivolti, Dottoranda in Studi Giuridici Comparati ed Europei presso l’Università degli Studi di Trento

Tribunale di Milano, 9 gennaio 2024, n. 24 – Pres. Macchi, Rel. Pipicelli

Con sentenza del 9 gennaio 2024, il Tribunale di Milano (Pres. Macchi, Rel. Pipicelli) ha dichiarato irrituale la proposta di concordato semplificato presentata ai sensi dell’art. 25 sexies CCII da una società a responsabilità limitata e, con medesima decisione, ha dichiarato l’apertura della liquidazione giudiziale della società ricorrente.

Il Tribunale ha ritenuto la Proposta concordataria presentata “non ragionevole nella sua realizzazione, né fattibile” in quanto strutturata e fondata in maniera determinante su apporti finanziari di una società esterna, segnatamente di una s.p.a. entrata in composizione negoziata.

Il piano di liquidazione – osservano i giudici – “dovrebbe in thesi essere sostenuto da una società che oggi si trova quantomeno in uno stato di squilibrio patrimoniale o economico-finanziario che rende probabile la crisi”.

Ciò fa assumere alla Proposta “una portata del tutto indeterminata, tale da minare la intelligibilità e manifestamente la realizzabilità della stessa.

Deve infatti affermarsi – in accordo con la miglior dottrina – che l’apparato informativo offerto dal debitore debba essere completo ed esaustivo, e soprattutto che i termini della proposta devono essere chiari e privi di qualsiasi elemento di incertezza o di ambiguità, pena l’irritualità della proposta e del piano. 

Il Tribunale ha sottolineato che in un siffatto procedimento, ancora più che nel concordato preventivo “tradizionale”, risulta essenziale il corredo informativo e di serietà dell’offerta sottostante alla Proposta di concordato semplificato ed al Piano liquidatorio che il debitore è chiamato ad offrire sia al Tribunale sia agli stessi creditori che “devono ricevere informazioni sulle linee guida economico-finanziarie del piano, almeno sufficienti a consentire l’esercizio consapevole del potere di opposizione”.

Poiché il ceto creditorio non gode di spazi di interlocuzione col debitore di tipo negoziale, si enfatizza “l’esigenza che quanto la proposta ed il piano, già in sede di valutazione della ritualità, debbano essere connotate da requisiti minimi di linearità, certezza, esaustività ed oggettività.

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