Il presente contributo analizza le modifiche apportate dal Decreto Correttivo ter alla disciplina del Codice della Crisi con particolare riguardo ai sistemi di prevenzione e, quindi, di emersione della crisi (c.d. di allerta precoce).
Come noto, con la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale n. 227 del 27 settembre 2024 del Decreto Legislativo 13 settembre 2024, n. 136, sono ufficialmente entrate in vigore, a decorrere dal 28 settembre u.s., le “Disposizioni integrative e correttive al codice della crisi d’impresa e dell’insolvenza di cui al decreto legislativo del 12 gennaio 2019, n. 14“. Questo è il titolo che suggella le modifiche che il legislatore, con il c.d. Correttivo-Ter, ha inteso apportare al Codice della Crisi d’Impresa e dell’Insolvenza (il “CCII“), emendato una prima volta con il Decreto Legislativo 26 ottobre 2020, n. 147 (il c.d. “Primo Correttivo“) e, poi, con il Decreto Legislativo 17 giugno 2022, n. 83 (il c.d. “Secondo Correttivo“).
Il CCII è un testo complesso e articolato, emanato nel 2019 e corretto già prima della sua entrata in vigore. La Relazione Illustrativa al Correttivo-Ter evidenzia, al riguardo, l’esigenza da parte del legislatore di eliminare alcuni difetti di coordinamento riscontrati nelle norme emanate (e modificate) nel tempo, fornendo chiarimenti per gli operatori del settore al fine di agevolare l’effettività e l’efficienza del sistema di gestione della crisi e dell’insolvenza.
Tra i 57 articoli di cui il Correttivo-Ter si compone e che afferiscono alle varie macroaree che il legislatore ha inteso meglio disciplinare, merita particolare attenzione quella relativa alla prevenzione della crisi, e, dunque, dei vari sistemi di c.d. allerta precoce (di derivazione europea) su cui è imperniato il CCII.
Un primo cenno va, senz’altro, dedicato all’art. 2, rubricato “Modifiche alla Parte Prima, Titolo I, Capo II, Sezione I, del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14“, contenente la disciplina dei Principi Generali. Con l’art. 2, il legislatore interviene sull’art. 3, co. 4 del CCII, sostituendo le parole “Costituiscono segnali per la previsione di cui al comma 3” con “Costituiscono segnali che, anche prima dell’emersione della crisi o dell’insolvenza, agevolano la previsione di cui al comma 3″. Il novellato art. 3 del CCII, dunque, non si limita ad annoverare soltanto gli indicatori propri di una crisi in atto, ma, piuttosto, suggerisce che quegli stessi indicatori permettano di prevedere e prevenire la crisi, evitando sin dal principio che si manifesti.
La norma in commento, che fa da apripista al Capo II, Titolo I del CCII dedicato ai “Principi Generali” – e che, già di per sé, rispetto alla previgente Legge Fallimentare, costituiscono una vera e propria novità – stigmatizza il principio fondamentale su cui è fondato, e che permea l’intero CCII, e cioè il dovere dell’imprenditore, tanto individuale che collettivo, di, rispettivamente, adottare misure idonee e munirsi di un adeguato assetto organizzativo, amministrativo e contabile ai sensi dell’art. 2086 c.c., al fine di rilevare tempestivamente i sintomi dello stato di crisi e porvi rimedio “senza indugio” ponendo in essere le iniziative necessarie a farvi fronte.
Appare costante – considerato il pregresso intervento sulla norma con il Secondo Correttivo, in occasione del quale sono stati aggiunti i commi terzo e quarto – anche alla luce di questa “terza ventata” di modifiche, l’intento del legislatore di strutturare efficaci ed effettivi sistemi di c.d. allerta precoce, al fine di fornire all’imprenditore veri e propri strumenti di monitoraggio della propria attività attraverso l’individuazione di segnali che, se prontamente considerati e valutati, consentono ab origine di sfuggire a scenari di difficoltà.
Sempre al fine di intensificare e rafforzare l’assetto di prevenzione dello stato di crisi, il legislatore ha, poi, emendato l’art. 25 octies del CCII, oggi rubricato “Segnalazione dell’organo di controllo e del soggetto incaricato della revisione legale“. Segnatamente, seppur con stretto riferimento all’istituto di composizione negoziata della crisi, con l’art. 7, co. 1, lett. a), il legislatore ha espressamente previsto che anche il soggetto incaricato della revisione legale (e, dunque, non più soltanto l’organo di controllo), nell’esercizio delle proprie funzioni – e, dunque, nel contesto e nel rispetto da parte dello stesso dei principi di revisione internazionali (ISA Italia) – ha l’obbligo di segnalare, per iscritto, all’organo amministrativo, la sussistenza dei presupposti dello stato di insolvenza e/o dello stato di crisi, ai fini della presentazione dell’istanza per la nomina dell’Esperto dinnanzi alla Camera di Commercio territorialmente competente. Giova segnalare – come peraltro valorizzato nella Relazione Illustrativa – che suscettibile di segnalazione è soltanto la sussistenza dello stato di crisi o di insolvenza, e non anche l’esistenza di meri segnali di difficoltà (ovvero, di pre-crisi), e ciò al precipuo fine di evitare segnalazioni non utili o effettuate dagli organi citati al solo fine di schermare ipotetiche azioni di responsabilità.
L’art. 25 octies del CCII che, già prima della novella, rappresentava la longa manus, in campo insolvency, degli artt. 2086 e 2403 c.c., sembrerebbe implicitamente estendere ai revisori legali dei conti (l’”‘ingrato”) compito/dovere (riservato al solo organo di controllo) di vigilare sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla sua società e sul suo concreto funzionamento per la rilevazione tempestiva della perdita della continuità (dovere, del resto, suggellato dal principio 507 Continuità Aziendale (IAS Italia)).
Alla lett. b) del comma 1 dell’art. 7, poi, il legislatore specifica che la tempestiva segnalazione all’organo amministrativo, in uno alla vigilanza sull’andamento sulle trattative (aspetto che, collocandosi già in costanza di procedura, non è rilevante per questo elaborato), è oggetto di valutazione ai fini dell’attenuazione o esclusione di responsabilità di cui agli artt. 2407 c.c. (disposizione che disciplina la responsabilità dell’organo di controllo) e 15 del d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 (in tema di responsabilità dei revisori legali dei conti). La precisazione che tali condotte, se adottate dagli organi preposti, siano idonee ad attenuare o escludere la responsabilità, sebbene a tratti ridondante perché implicitamente ricavabile dalla precedente formulazione della disposizione, sembra mirare a delimitare e indirizzare il perimetro d’intervento dell’organo giudicante in caso di azioni risarcitorie.
Ma non è tutto. Seguendo la tendenza ormai inaugurata con l’entrata in vigore del CCII, il legislatore dettaglia finanche la nozione di segnalazione tempestiva al fine di evitare segnalazioni frettolose o, ancora, e soprattutto, tardive – con correlata annessa responsabilità in capo ai preposti organi. Segnatamente, questa può essere considerata tale se effettuata nei sessanta giorni da quando l’organo di controllo e il soggetto incaricato della revisione legale dei conti, nell’espletamento corretto e diligente delle loro funzioni, sono venuti a conoscenza dello stato di crisi. Come emerge dalla Relazione Illustrativa, la data di effettiva conoscenza dello stato di crisi in cui versa l’impresa diventa profilo dirimente e rilevante allorché gli organi preposti non abbiano tenuto una condotta diligente e, quindi, non abbiano effettiva contezza di tale situazione di difficoltà per causa a loro imputabile. Sarà interessante verificare, soprattutto a valle delle prime pronunce giurisprudenziali sul punto, come si configurerà l’integrazione dell’onere della prova in particolare rispetto all’evento che dovrà comprovare la scientia decoctionis ai fini della decorrenza del citato termine, e che decreterà la tardività della segnalazione.
In definitiva, le modifiche introdotte dal Correttivo-Ter rappresentano un ulteriore significativo tassello apposto dal legislatore per realizzare, in linea con le direttive europee, un sistema di gestione della crisi più tempestivo e strutturato, nel quale i consulenti dell’impresa e gli organi di controllo e revisione (oltre che gli imprenditori), vengono muniti di strumenti concreti per intercettare, prevenendole, situazioni di difficoltà e, correlatamente, garantire e preservare efficacemente la continuità aziendale.
Perché tale intervento, che si allinea senza dubbio con l’obiettivo di consolidare la cultura della prevenzione, possa trasformarsi in un supporto operativo efficace, è cruciale che si registri un’adeguata implementazione pratica della normativa (anche, e soprattutto, con il sostegno della giurisprudenza), in uno ad un cambiamento di mentalità, in ottica di proattività, da parte degli imprenditori e dei loro consulenti. Sarà interessante osservare come tali disposizioni, salvo l’intervento di ulteriori correttivi che risulteranno a tale scopo necessari, verranno concretamente attuate e quale potenziale impatto, culturale e operativo, avranno sul modo di fare impresa nei prossimi anni.