Con la sentenza in commento, la Commissione Tributaria Regionale Lombardia – sezione distaccata di Brescia – ha chiarito che la società che gestisce un fondo comune di investimento non è parte contraente in senso sostanziale per le obbligazioni contratte per conto del fondo e, di conseguenza, non può essere ritenuta solidalmente responsabile per i tributi a carico del fondo stesso.
Il caso.
Ad una SGR veniva notificato un avviso di liquidazione dell'imposta di registro su alcune scritture private, con le quali erano stati ceduti dei contratti preliminari di compravendita.
La SGR ricorreva in primo grado eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva relativamente alla pretesa tributaria, in quanto aveva agito per conto del fondo, in capo al quale dovevano ricadere gli effetti dei negozi giuridici stipulati per suo conto dalla società di gestione.
In primo grado la Commissione Tributaria Provinciale aveva respinto il ricorso, fondandosi su un’interpretazione di tipo formalistica degli atti, sul presupposto che dalle scritture private la SGR risultava "parte contraente". La Commissione Tributaria Regionale ha, invece, accolto la tesi del contribuente.
La decisione.
La sentenza, rifacendosi all'art. 36 del TUF (Testo Unico della Finanza) – dal quale emerge l’autonomia patrimoniale del fondo rispetto a quello della SGR – precisa che la SGR, sebbene agisca formalmente quale parte contraente con riferimento ai negozi giuridici stipulati per conto del fondo, non risponde delle obbligazioni contratte per conto di quest’ultimo.
Di conseguenza, il mero fatto che il fondo comune di investimento debba essere gestito da una SGR non implica che la società di gestione debba ritenersi solidalmente responsabile del debito tributario dovuto dal fondo.
A tale riguardo, infatti, la CTR afferma: «… insomma le scelte di gestione attuate dalla S.G.R. sui beni del fondo ricadono sempre, sia se positive che negative, sul fondo stesso; in questo quadro normativo appare senz'altro "insoddisfacente", da un punto di vista interpretativo, una delimitazione della nozione di parte contraente che faccia unicamente leva sul dato formale che, cioè, si limiti ad una sua lettura formale, la persona che ha sottoscritto l'atto, e non sostanziale, la persona su cui ricadono gli effetti dell'atto e che, pertanto, ha titolo e onere alla tutela dei propri interessi; insomma non può essere considerata parte contraente quella che si limita a sottoscrivere l'atto quale estrinsecazione dell'attività gestoria, ma su cui non ricadono mai gli effetti dell'atto stesso;…».
Il Collegio, inoltre, evidenzia che «…in altre parole la S.G.R. è sì titolata, anzi onerata, se vuol rimanere indenne da eventuali richieste di risarcimento degli investitori, dovendo agire con la diligenza del mandatario, ad impugnare l'avviso di accertamento, ma non è da considerare solidalmente responsabile del debito d'imposta accertato non potendo essere considerata parte contraente;…».