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I trust istituiti ante 2022, tra tassazione in entrata e tassazione in uscita

7 Giugno 2024
Di cosa si parla in questo articolo

Il CNDCEC, in collaborazione con la Fondazione Nazionale Commercialisti, ha pubblicato il 6 giungo 2024 un documento di ricerca sui trust istituiti prima della circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 34/E del 2022, ove esamina le implicazioni fiscali dei trust istituiti prima della pubblicazione della circolare in questione e propone soluzioni interpretative per garantire la tutela dell’affidamento del contribuente e una corretta applicazione delle imposte, in conformità con le nuove disposizioni.

Il documento evidenzia in particolare come il passaggio dalla tassazione “in entrata” a quella “in uscita” richieda una risoluzione di problemi di coordinamento intertemporale per i trust istituiti prima del nuovo orientamento.

La circolare ha infatti introdotto un cambiamento significativo nell’approccio alla tassazione dei trust, passando da una tassazione “in entrata” a una tassazione “in uscita”.

Il documento, preliminarmente, analizza quindi l’evoluzione della giurisprudenza e della prassi amministrativa riguardante i trust, in particolare il cambiamento introdotto con la circolare del 2022.

Inizialmente, la tassazione avveniva al momento dell’istituzione del trust (tassazione “in entrata”), secondo cui l’atto di destinazione dei beni al trust era soggetto a imposte sulle successioni e donazioni.

Con la nuova circolare, la tassazione è posticipata al momento del trasferimento dei beni ai beneficiari finali (tassazione “in uscita”).

Fra le principali tematiche trattate nel documento di ricerca, si segnalano l’evoluzione della giurisprudenza e le critiche della dottrina alla tassazione in entrata, con l’orientamento ormai consolidato della Corte verso una tassazione “in uscita”.

In particolare, il documento analizza le sentenze della Corte di Cassazione che hanno influenzato l’approccio fiscale ai trust, evidenziando un’iniziale applicazione dell’imposta al momento dell’apporto dei beni al trust.

Viene inoltre affrontata la questione della tassazione dell’atto istitutivo, incentrando la discussione sulla rilevanza fiscale dell’atto istitutivo del trust e sull’applicazione delle imposte indirette a tali istituti costituiti prima della circolare.

Vengono inoltre esaminate le esenzioni e agevolazioni applicabili, come l’agevolazione “prima casa” e il trasferimento di partecipazioni non soggetto a imposta di successione e donazione.

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