Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 14 gennaio 2021 il Regolamento (UE) 2021/25 della Commissione del 13 gennaio 2021 che modifica il regolamento (CE) n. 1126/2008 che adotta taluni principi contabili internazionali conformemente al regolamento (CE) n. 1606/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, per quanto riguarda il Principio contabile internazionale IAS 39 Strumenti finanziari: rilevazione e valutazione, e gli International Financial Reporting Standard (IFRS) 4 Contratti assicurativi, IFRS 7 Strumenti finanziari: informazioni integrative, IFRS 9 Strumenti finanziari e IFRS 16 Leasing.
Il Regolamento attua a livello europeo le modifiche adottate il 27 agosto 2020 dall’International Accounting Standards Board di «Riforma degli indici di riferimento dei tassi di interesse — fase 2 — Modifiche all’IFRS 9, allo IAS 39, all’IFRS 7, all’IFRS 4 e all’IFRS 16», che tengono conto delle conseguenze dell’effettiva sostituzione di indici riferimento per la determinazione dei tassi di interesse esistenti con tassi di riferimento alternativi.
Tali modifiche prevedono un trattamento contabile specifico per ripartire nel tempo le variazioni di valore degli strumenti finanziari o dei contratti di leasing dovute alla sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse, evitando così ripercussioni immediate sull’utile (perdita) d’esercizio e inutili cessazioni delle relazioni di copertura a seguito della sostituzione dell’indice di riferimento per la determinazione dei tassi di interesse.
Le imprese applicano le modifiche al Regolamento europeo al più tardi a partire dalla data di inizio del loro primo esercizio finanziario che cominci il 1 gennaio 2021 o successivamente.