La Cassazione Civile, Sez. I, con ordinanza n. 17415 del 25 giugno 2024 (Pres. Marulli, Rel. Campese), si è pronunciata sulla responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, in particolare in relazione a bonifici effettuati ad un IBAN errato, ovvero ad un errato beneficiario.
La questione – congiuntamente ad altri temi di rilievo per i prestatori dei servizi di pagamento – sarà oggetto di approfondimento nel corso del webinar organizzato dalla nostra Rivista il 26 settembre 2024 “Operazioni di pagamento non autorizzate: nuove aspettative di vigilanza”.
Secondo la Corte, l’istituto deve:
- adottare tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione del beneficiario
- prestare assistenza al vero beneficiario del bonifico a individuare a chi è andato in concreto il pagamento eseguito con l’errato IBAN.
Infatti, anche se non rientra tra gli obblighi dell’ente di credito verificare l’esattezza delle informazioni fornite dall’utente, su di essa grava comunque la responsabilità da c.d. “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario del bonifico rimasto insoddisfatto per l’errata indicazione dell’IBAN.
Questo il principio di diritto espresso dalla Cassazione:
In tema di responsabilità di una banca per operazioni effettuate a mezzo di strumenti elettronici, allorquando il beneficiario, nominativamente indicato, di un pagamento da eseguirsi tramite bonifico sia sprovvisto di conto di accredito presso la banca intermediaria, sicché nemmeno è utilizzabile la specifica disciplina ex art. 24 del d.lgs. n. 11 del 2010, si applicano le regole di diritto comune, per cui grava sull’intermediaria stessa, responsabile, secondo la teoria del “contatto sociale qualificato”, nei confronti del beneficiario rimasto insoddisfatto a causa dell’indicazione, rivelatasi inesatta, del proprio IBAN, l’onere di dimostrare di aver compiuto l’operazione di pagamento, richiestagli dal solvens, adottando tutte le cautele necessarie al fine di scongiurare il rischio di un’erronea individuazione di detto beneficiario, o quanto meno, di essersi adoperata per consentirgli la individuazione del soggetto concretamente gratificato del pagamento destinato, invece, al primo, anche comunicandogli, ove necessario, i relativi dati anagrafici o societari.
Secondo la Corte, infatti, la disciplina specifica sui servizi di pagamento, per quanto riguarda la responsabilità dell’intermediario ai sensi degli artt. 24 e 25 del D. Lgs. n. 11/2010, attribuisce all’IBAN la centrale funzione di filtro per determinare i casi in cui la responsabilità della mancata o inesatta esecuzione è attribuibile all’utente e quelli in cui si può procedere per accertare quale degli intermediari coinvolti nel procedimento abbia causato il malfunzionamento dell’operazione e, quindi, ne sia responsabile.
Il legislatore UE, come quello nazionale, ha adottato una soluzione tesa a migliorare l’efficienza e la rapidità dei pagamenti, eliminando l’obbligo degli intermediari di controllare la congruenza dei dati bancari forniti dall’utente: tale scelta, coerente con i principi ispiratori della normativa, sebbene sembri sacrificare la tutela dell’utente rispetto a quella che gli garantirebbero i principi di diritto comune in tema di diligenza e buona fede nell’esecuzione del contratto, viene controbilanciata dall’obbligo degli intermediari di agire per cercare di recuperare la somma erroneamente trasferita.
Pertanto, ove l’intermediario, pur consapevole dell’incongruenza delle informazioni relative al pagamento, abbia dato seguito all’operazione di pagamento in favore di un beneficiario erroneo, potrà essere ritenuto responsabile nei confronti dell’utente del servizio.
Tuttavia, la responsabilità avrà diversa natura:
- contrattuale, se il conto corrente corrispondente all’IBAN errato è radicato presso lo stesso intermediario che detiene anche il conto del legittimo beneficiario: in questo caso, infatti, tra il prestatore del servizio ed il beneficiario che avrebbe dovuto ricevere il pagamento è in essere un rapporto contrattuale e, di conseguenza, sull’intermediario grava l’obbligo di conformare la propria condotta ai principi di buona fede e diligenza nell’esecuzione del contratto. Ciò significa che egli deve agire, nello svolgimento del mandato conferitogli, salvaguardando gli interessi dell’altra parte contrattuale, tra i quali rientra l’esecuzione corretta dell’operazione: pertanto, nel caso in cui egli, consapevole dell’errore esistente nelle coordinate bancarie, abbia eseguito l’operazione secondo l’IBAN errato, può essere ritenuto responsabile ai sensi del combinato disposto degli artt. 1856, 1710 e 1172 cod. civ.
- nel caso in cui (come nel caso di specie) il conto corrente di accredito sia detenuto presso un prestatore di servizi con il quale il legittimo beneficiario del pagamento non ha alcun rapporto contrattuale, la responsabilità in cui l’intermediario incorre può essere considerata contrattuale in base alla teoria del cosiddetto “contatto sociale qualificato”, in ragione della quale sulla banca grava un obbligo professionale di protezione nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell’operazione; alternativamente, il legittimo beneficiario che non ha ricevuto il pagamento può agire nei confronti dell’intermediario invocandone la sua responsabilità extracontrattuale ai sensi dell’art. 2043 cod. civ., con tutto ciò che ne consegue in termini di onere della prova e risarcibilità del danno patito.