Il prossimo 31 marzo entreranno in vigore le nuove disposizioni regolamentari Consob ed IVASS che recepiscono la Direttiva (UE) n. 2016/97 (IDD) sulla distribuzione assicurativa.
Sul punto si ricorda come la Consob – con delibera n. 21466 del 29 luglio 2020 – ha integralmente sostituito il Libro IX del regolamento in materia di intermediari – adottato con delibera n. 20307 del 15 febbraio 2018 – contenente, inter alia, le norme di comportamento per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativi, vale a dire i prodotti assicurativi che presentano una scadenza o un valore di riscatto e in cui tale scadenza o valore di riscatto è esposto in tutto o in parte, in modo diretto o indiretto, alle fluttuazioni del mercato, quali polizze unit/index linked e multi-ramo (c.d. IBIPs).
Contestualmente, l’IVASS ha pubblicato il nuovo regolamento n. 45 del 4 agosto 2020, recante disposizioni in materia di requisiti di governo e controllo dei prodotti assicurativi, e – con provvedimento n. 97 del 4 agosto 2020 – ha definito le modifiche ed integrazioni, tra gli altri, al proprio regolamento n. 40 del 2 agosto 2018 in materia di distribuzione assicurativa e riassicurativa.
Un aspetto di sicuro interesse per il mercato (e discontinuità con il passato) attiene alla disciplina sui conflitti di interesse in tema di distribuzione di prodotti assicurativi, attualmente contenuta nell’art. 55, comma 2, del regolamento IVASS n. 40/2018, ai sensi del quale “I distributori comunque si astengono dall’assumere, direttamente o indirettamente, anche tramite rapporti di gruppo o rapporti di affari, propri o di società del gruppo, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto in forma individuale o collettiva. L’obbligo di astensione non opera in relazione ai prodotti assicurativi dei rami danni connessi a operazioni di leasing, salvo in ogni caso l’applicazione dell’articolo 119-bis, commi 6 e 7, del Codice”.
Per quanto qui interessa, nell’ambito delle risposte date in sede di pubblica consultazione, l’Autorità di vigilanza aveva precisato come il divieto si applicasse indistintamente a tutti gli intermediari e per tutti i tipi di contratti e come la nuova norma non fosse diretta a porre limiti allo svolgimento dell’attività di intermediazione da parte di banche e società finanziarie, ma imponesse esclusivamente di scegliere se proseguire nell’attività di intermediazione delle polizze che presentano il conflitto di interesse, rinunciando alla qualità di beneficiario/vincolatario, oppure mantenere tale qualità, ma astenendosi dall’intermediare la polizza.
Quindi, l’ampiezza della portata formale e sostanziale della norma aveva comportato un divieto generale e astratto a tutti i distributori di prodotti assicurativi – ivi incluse le banche in quanto distributori assicurativi iscritti alla sezione D del registro degli intermediari assicurativi – di assumere, direttamente o indirettamente, la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto, con rilevanti impatti anche sulle operazioni aventi per oggetto finanziamenti c.d. lombard, tipici del settore del private banking, che prevedono l’erogazione di un credito al cliente garantito da un pegno sulla polizza a favore della banca.
La modifica introdotta nel regolamento in materia di intermediari permetterà alle banche – in quanto soggette alla disciplina Consob – di applicare la nuova disciplina sui conflitti di interesse contenuta nell’art. 135-vicies quinquies, comma 3, del regolamento in materia di intermediari, che è stata allineata ai principi della MIFID II. In particolare, la norma prevede che “Al fine di evitare che il conflitto di interessi incida negativamente sugli interessi dei clienti, i soggetti abilitati stabiliscono specificamente per ciascun rapporto contrattuale se la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto incida negativamente sull’interesse del cliente, valutando in particolare la contestualità dell’operazione contrattuale e la situazione finanziaria del cliente”.
Pertanto, la norma poc’anzi richiamata delinea un quadro differente e, per certi versi, meno limitante anche per le esigenze della clientela rispetto all’approccio assunto da IVASS in merito alla cumulabilità delle posizioni di distributore e beneficiario o vincolatario di polizze, pur salvaguardando taluni profili di tutela del cliente. A questo proposito, infatti, come puntualizzato dalla Consob nel documento di risposta alla consultazione “Poiché la disciplina sui conflitti di interesse contenuta nel Regolamento Intermediari con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento si connota per essere una disciplina per principi generali che non procede alla tipizzazione di specifiche ipotesi di conflitti, e in tale ottica si muove anche la normativa europea di stampo assicurativo, al fine di addivenire ad una certa ‘uniformità’ con la normativa secondaria dettata dall’IVASS, nel comma 3 si richiama l’attenzione dei soggetti abilitati alla distribuzione assicurativa sulla necessità di individuare le fattispecie in cui la contemporanea qualifica di beneficiario o di vincolatario delle prestazioni assicurative e quella di distributore del relativo contratto inciderebbe negativamente sull’interesse del contraente”.
Quindi, la fattispecie di potenziale conflitto di interessi relativa alla duplice qualifica in questione non sarà semplicemente vietata tout court, ma dovrà essere valutata dalla banca caso per caso sotto diversi profili al fine di evitare che il conflitto incida negativamente sugli interessi dei clienti, avuto riguardo soprattutto alla contestualità dell’operazione contrattuale – da non intendersi necessariamente in senso meramente cronologico, quanto piuttosto come collegamento negoziale tra la polizza e il contratto di credito che esprime un legame in senso logico o funzionale – e alla situazione finanziaria del cliente(da intendersi, a parere di chi scrive, sotto un profilo di product governance e non di adeguatezza). La “contestualità” è cosa diversa dalla pratica di vendita abbinata, che riguarda invece la distribuzione di un IBIP insieme a un altro prodotto o servizi di investimento o accessorio come parte di un pacchetto o come condizione per l’ottenimento di tale accordo o pacchetto. Si ricorda, sul punto, che l’IVASS (già Isvap) nel 2012 aveva invece chiarito come risultasse ininfluente ai fini dell’applicabilità della norma la circostanza che la polizza fosse stata o meno emessa contestualmente all’erogazione del finanziamento.
Nell’ambito del principio generale – codificato dalla disciplina MIFID II e trasposto nella normativa nazionale – secondo il quale un conflitto debba essere “gestito” mantenendo e applicando disposizioni organizzative e amministrative efficaci al fine di adottare tutte le misure ragionevoli, le banche potranno mappare le ipotesi di fattispecie conflittuale aventi per oggetto la doppia qualifica di distributore e prenditore della garanzia e valutarne il potenziale rischio in termini di nocumento al cliente. Solo quando le disposizioni organizzative e amministrative adottate non siano sufficienti ad assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi del cliente sia evitato, le banche informeranno chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura generale e/o delle fonti dei conflitti nonché delle misure adottate per mitigare i rischi connessi.
L’aspetto più delicato sarà quindi quello di svolgere una corretta mappatura dei possibili casi di conflitto, adottando i presidi necessari al riguardo.
Le nuove disposizioni del regolamento in materia di intermediari non troveranno invece applicazione agli intermediari “tradizionali” e alle compagnie assicurative, che continueranno a essere soggette alla disciplina IVASS dettata dal richiamato regolamento n. 40/2018.