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Giurisprudenza

Identificazione del titolare effettivo censurabile avanti l’ABF

3 Gennaio 2024

Decisione Collegio di Coordinamento ABF 14 novembre 2023 n. 11070

Di cosa si parla in questo articolo

Con Decisione n. 11070 del 14 novembre 2023 il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario (ABF) ha ritenuto censurabile avanti l’Arbitro la non corretta interpretazione della disciplina antiriciclaggio relativa all’identificazione del titolare effettivo.

Di seguito il principio espresso dal Collegio di Coordinamento ABF.

La circostanza che il ricorso concerna la legislazione antiriciclaggio non esclude di per sé la competenza dell’ABF, ove sia stata contestata dal ricorrente la correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario al fine di dare attuazione a tale normativa.

Nell’afferma tale principio il Collegio di Coordinamento ABF ha posto l’accento sul fatto che il comportamento dell’intermediario oggetto di contestazione, tenuto in attuazione alla disciplina antiriciclaggio, avrebbe illegittimamente bloccato il passaggio dei poteri di firma sul conto corrente.

Nel tenere tale comportamento, quindi, l’intermediario sarebbe incorso nell’inadempimento delle proprie obbligazioni contrattuali o, comunque, nella violazione di regole generali di correttezza e buona fede che incombono sulle parti di un rapporto contrattuale.

Tale censura è diversa da quella riconducibile all’adempimento degli obblighi imposti dalla normativa antiriciclaggio, di matrice pubblicistica, e perciò insindacabile avanti all’ABF.

Il Collegio di Coordinamento ABF ribadisce invece la competenza a pronunciarsi sui ricorsi che abbiano ad oggetto la verifica della correttezza del comportamento tenuto dall’intermediario nel contesto della procedura antiriciclaggio ex d.lgs. n. 231/2007.

Nel merito, il Collegio di Coordinamento ABF ha quindi ritenuto che la richiesta documentale dell’intermediario relativa alle informazioni funzionali all’identificazione del titolare effettivo non potesse essere considerata irragionevole, né ostruzionistica, essendo basata su una specifica interpretazione della disciplina antiriciclaggio congruamente motivata dall’intermediario stesso.

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