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IFR / IFD: l’EBA sulla classificazione delle imprese di investimento a fini prudenziali

2 Luglio 2021
Di cosa si parla in questo articolo

L’EBA ha pubblicato un parere per facilitare l’attuazione del Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) e della Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) sulle imprese di investimento.

L’IFR/IFD classificano le imprese di investimento in base alla loro attività, al modello e alla dimensione, quest’ultima comparata su diverse soglie.

Per la stragrande maggioranza delle imprese di investimento esiste già sufficiente chiarezza in merito al regime prudenziale che le riguarda. Tuttavia, in alcuni casi, in particolare per le imprese di investimento di paesi terzi, il parere fornisce chiarezza sia alle imprese di investimento che alle loro autorità di vigilanza nei casi specifici, in cui nel perdurare dell’assenza degli standard tecnici emerga incertezza sulla relativa classificazione e la conseguente necessità di richiesta di autorizzazione come ente creditizio.

In generale, l’ABE consiglia alle autorità competenti di applicare un approccio pragmatico per tali imprese di investimento, laddove la soglia di 30 miliardi di EUR per l’identificazione del regime prudenziale da applicare non possa essere determinata. In particolare, l’EBA consiglia alle autorità di vigilanza di non dare priorità ad alcuna azione di vigilanza, fino a sei mesi dopo l’adozione degli standard tecnici definitivi.

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