Pubblicato in Gazzetta Ufficiale dell’Unione europea del 22 febbraio 2022, il Regolamento delegato (UE) 2022/244 della Commissione del 24 settembre 2021 che integra il regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione che specificano l’importo del margine totale per il calcolo del fattore K «margine di compensazione fornito» (K-CMG).
Il Regolamento si pone l’obbiettivo di:
- specificare il calcolo dell’importo del «margine totale richiesto», di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033;
- aumentare la chiarezza e la coerenza in relazione alle sue componenti;
- chiarire che l’importo del margine totale richiesto comprende le garanzie reali richieste dal partecipante diretto conformemente al suo modello di margine.
L’importo del margine totale di cui all’articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2019/2033 è l’importo richiesto della garanzia reale comprendente il margine iniziale, i margini di variazione e altre garanzie reali, come richiesto dal partecipante diretto sulla base del modello di margine applicabile all’impresa di investimento per le unità di negoziazione soggette al K-CMG. Ai fini del presente regolamento, per «unità di negoziazione» si intende un’unità di negoziazione come definita all’articolo 4, paragrafo 1, punto 144, del regolamento (UE) n. 575/2013.