L’Autorità bancaria europea (EBA) ha posto in pubblica consultazione la bozza delle Linee guida sulla verifica del capitale del gruppo per le imprese di investimento.
La verifica del capitale del gruppo è disciplinata dall’articolo 8 del Regolamento (UE) 2019/2033 sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento (IFR).
Tale norma prevede che, in deroga al regime di consolidamento prudenziale di cui all’articolo 7 IFR, le autorità competenti possono autorizzare l’applicazione del regime di verifica del capitale del gruppo nel caso di strutture di gruppo considerate sufficientemente semplici, a condizione che non vi siano rischi significativi per i clienti o per il mercato derivanti dal gruppo di imprese di investimento nel suo complesso che altrimenti richiederebbero una vigilanza su base consolidata.
Il processo di consolidamento prudenziale, descritto all’articolo 7 dell’IFR, consiste nell’applicare le disposizioni dell’IFR al gruppo di imprese di investimento nel suo complesso, come se la capogruppo costituisse, insieme alle altre imprese del gruppo, un’unica impresa di investimento.
Sebbene garantisca un’applicazione completa ed esaustiva dei requisiti dell’IFR e della Direttiva (UE) 2019/2034 (IFD) al gruppo di imprese di investimento, il processo di consolidamento prudenziale può risultare eccessivamente oneroso e sproporzionato per alcuni gruppi di imprese di investimento.
L’articolo 8 dell’IFR prevede una deroga all’applicazione del consolidamento prudenziale, prevedendo un approccio alternativo denominato appunto verifica del capitale del gruppo.
Nel sistema di verifica del capitale del gruppo, l’impresa madre deve detenere fondi propri almeno sufficienti a coprire la somma dell’intero valore contabile delle sue partecipazioni e dell’importo totale di tutte le sue passività potenziali a favore delle imprese rilevanti del gruppo.
I criteri per la concessione del sistema di verifica del capitale del gruppo sono stabiliti al paragrafo 8, paragrafi 1 e 4, del IFR.
Tuttavia, l’applicazione della disposizione sulla verifica patrimoniale di gruppo sembra essere soggetta a diverse interpretazioni da parte delle autorità competenti.
Ciò è particolarmente rilevante in quanto, dalla data di applicazione dell’IFR, un numero crescente di imprese di investimento sembra essere interessato a ottenere l’autorizzazione per l’utilizzo del sistema di verifica del capitale di gruppo.
Inoltre, l’attuazione di questa disposizione sembra essere disomogenea tra le varie giurisdizioni e vi è una mancanza di chiarezza sulle condizioni necessarie per soddisfare i criteri stabiliti nell’IFR.
Per garantire un’interpretazione e un’attuazione armonizzate nell’Unione, l’EBA ha elaborato i presenti orientamenti in consultazione che intendono fissare soglie e criteri oggettivi per permettere alle autorità competenti di valutare il rispetto delle condizioni dell’articolo 8 IFR.
Data l’ampia varietà di strutture di gruppo e la significativa diversità all’interno della popolazione delle imprese di investimento, le linee guida consentono alcune deviazioni dalle soglie indicate.
L’obiettivo generale è quello di fornire alle autorità competenti criteri chiari per l’applicazione della GCT.
La presente consultazione terminerà il prossimo 25 ottobre 2023.