Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 6 luglio 2022 il Regolamento delegato (UE) 2022/1159 della Commissione dell’11 marzo 2022 che integra il Regolamento (UE) 2019/2033 (IFR) sui requisiti prudenziali delle imprese di investimento per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione (RTS) sulla comunicazione al pubblico della politica di investimento da parte delle imprese di investimento.
L’art. 52 del Regolamento IFR prevede l’obbligo per le imprese di investimento non piccole e non interconnesse di comunicazione al pubblico delle informazioni sulla loro politica di investimento.
Tale obbligo è funzionale a garantire la trasparenza sull’influenza delle imprese di investimento su società di cui detengono partecipazioni con annesse diritti di voto, ed in merito alle modalità di voto.
Sono oggetto di comunicazione le informazioni relative:
- alla proporzione dei diritti di voto inerenti alle azioni o quote detenute direttamente o indirettamente dalle imprese di investimento;
- al comportamento di voto nelle riunioni delle società di cui alle suddette azioni o quote, nonché;
- agli orientamenti di voto nelle stesse società;
- al ricorso ad imprese di consulenza in materia di voto.
Il presente Regolamento, nello specificare i modelli di comunicazione da utilizzare, definisce quindi:
- un modello di informativa quantitativa sulla proporzione dei diritti di voto;
- tabelle e modelli per la descrizione del comportamento di voto;
- tabelle qualitative per la descrizione del ricorso alle imprese di consulenza;
- istruzioni sulle informazioni sugli orientamenti di voto.
Il Regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale UE.