Pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea del 26 settembre 2023 il Regolamento (UE) 2023/1803 della Commissione del 13 agosto 2023 di disciplina dell’esenzione dall’obbligo di utilizzare le coorti annuali per gruppi di contratti previsto dall’IFRS 17 Contratti assicurativi.
In particolare, il Regolamento (UE) 2023/1803 disciplina l’esenzione dall’applicazione dell’obbligo previsto dall’IFRS 17 di raggruppamento in coorti annuali per i contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari.
Come noto l’IFRS 17, applicabile dal 1° gennaio 2023, definisce un approccio integrato alla contabilizzazione dei contratti assicurativi, prevedendo che le imprese indichino nel loro bilancio informazioni pertinenti sulla situazione dei contratti assicurativi.
Tali informazioni forniscono elementi utili a valutare gli effetti che i contratti assicurativi hanno sulla situazione patrimoniale-finanziaria, il risultato economico e i flussi finanziari delle imprese.
L’IFRS 17 si applica ai contratti assicurativi e di riassicurazione, nonché ai contratti di investimento con elementi di partecipazione discrezionali.
Nell’adottare il principio contabile internazionale IFRS 17 nell’UE, non è stato raggiunto un consenso sul fatto che il raggruppamento dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari in coorti annuali soddisfi i criteri di omologazione tecnica o contribuisca al bene pubblico europeo.
L’obbligo di utilizzare la coorte annuale come unità contabile per gruppi di contratti assicurativi e di contratti di investimento, infatti, non sempre riflette il modello aziendale, né le caratteristiche giuridiche e contrattuali dei contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari di cui ai considerando 5 e 6.
Tali contratti rappresentano più del 70 % delle passività totali dell’assicurazione vita nell’Unione.
L’obbligo di applicare a tali contratti il raggruppamento in coorti annuali non sempre ha un rapporto costi-benefici positivo.
Il presente Regolamento disciplina quindi la possibilità per le imprese dell’Unione di esentare i contratti caratterizzati da mutualizzazione intergenerazionale e congruità dei flussi finanziari dall’applicazione dell’obbligo di raggruppamento in coorti annuali di cui all’IFRS 17.