EFRAG ha pubblicato una lettera di commento finale sulle proposte di modifiche ai principi contabili internazionali IFRS 3 e IAS 36 dello IASB (ED/2024/1 Business Combinations-Disclosures, Goodwill and Impairment).
EFRAG esprime in particolare alcune riserve su alcune delle modifiche proposte all’IFRS 3 – Aggregazioni aziendali: in particolare, non è convinto che le modifiche proposte dallo IASB allo IAS 36 – Riduzione di valore delle attività, modificheranno la prassi esistente e, pertanto, potrebbero non raggiungere l’obiettivo dello IASB.
In relazione alle modifiche proposte all’IFRS 3, EFRAG fornisce alcuni suggerimenti che lo IASB dovrebbe prendere in considerazione:
- divulgare le informazioni sulla performance e le informazioni quantitative sulle sinergie attese nella relazione sulla gestione, piuttosto che nel bilancio: EFRAG incoraggia fortemente lo IASB a condurre test sul campo sulle informazioni proposte
- consentire alle entità di confutare la presunzione che un’acquisizione sia “strategica”, quando soddisfa una qualsiasi delle soglie, se la direzione è in grado di dimostrare che l’acquisizione non soddisfa la visione complessiva della direzione di un’aggregazione aziendale strategica ed eliminare l’utile o la perdita operativa dalle soglie proposte
- includere esempi illustrativi di “circostanze specifiche” in cui si applicherebbe l’esenzione e non richiedere all’entità di indicare le ragioni per cui non ha indicato un elemento di informazione
- esaminare ulteriormente se sia necessario definire un livello di gestione che esamini e monitorizzi le informazioni proposte.
Per quanto riguarda le modifiche allo IAS 36, EFRAG suggerisce che lo IASB:
- modifichi la guida su come allocare l’avviamento e includa un requisito per spiegare le variazioni del valore contabile dell’avviamento allocato alle CGU o a gruppi di CGU
- fornisca una guida su cosa dovrebbe essere incluso nella ristrutturazione futura non impegnata o nel miglioramento delle prestazioni delle attività
- chiarire se l’utilizzo dei flussi di cassa al lordo delle imposte e dei tassi di sconto al lordo delle imposte o dei flussi di cassa al netto delle imposte e dei tassi di sconto al netto delle imposte debba produrre lo stesso valore recuperabile.