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IFRS 9 e IFRS 7: l’OIC sulle proposte di modifica dello IASB

24 Luglio 2024
Di cosa si parla in questo articolo

L’OIC (Organismo Italiano di Contabilità) ha pubblicato una lettera di commento datata 16 luglio 2024, sull’Exposure Draft dello IASB sui contratti per l’energia elettrica da fonti rinnovabili, ovvero le proposte di modifica ai principi contabili internazionali IFRS 9 e IFRS 7, pubblicato dallo IASB nel mese di maggio 2024.

L’OIC appoggia le proposte dello IASB contenute nell’ED, in quanto affrontano tempestivamente il problema della contabilizzazione dei contratti che, grazie alla normativa europea sul Green Deal, dovrebbero diventare sempre più comuni nella pratica.

In particolare, è favorevole all’ambito di applicazione ristretto delle modifiche proposte: l’ambito di applicazione dell’ED sembra essere limitato infatti ai contratti pay-as-produced, che sono in realtà i più diffusi: tali contratti sembrano essere esclusi dall’ambito di applicazione dell’ED, perché secondo il paragrafo 6.10.1b dell’ED le proposte dello IASB si applicano solo ai contratti che espongono l’acquirente alla sostanziale totalità del rischio di volume del contratto attraverso il “pagamento” (ovvero le caratteristiche “pay-as-produced”).

OIC chiede quindi preliminarmente a IASB di chiarire se questa lettura è confermata.

Suggerisce inoltre allo IASB di valutare, durante il prossimo PIR dell’IFRS 9 Hedge, se estendere le indicazioni fornite nell’ED sull’eccezione per uso proprio e sui requisiti per la contabilizzazione delle garanzie ad altri contratti per l’acquisto o la vendita di commodity.

OIC osserva, in particolare, che quando esiste un legame diretto tra il volume di vendita garantito e il volume dello strumento di garanzia, tutto ciò che sarà venduto dall’entità sarà coperto dal derivato (ad esempio, se l’entità vende 100 unità, copre 100 unità e se non vende nulla, copre 100 unità): in tal modo, l’entità elimina completamente il rischio garantito.

In questi casi, tuttavia, l’attuale disposizione dell’IFRS 9 sembra richiedere alle entità di designare un volume fisso di vendite previste – che devono essere altamente probabili – comportando conseguentemente la rilevazione di un’inefficacia nel conto economico.

Questo risultato non fornisce informazioni rilevanti agli utilizzatori: l’inefficacia è generata dall’applicazione dei requisiti contabili, ma non rappresenta correttamente la realtà economica della garanzia.

Riconosce tuttavia l’OIC che la proposta dello IASB contenuta nell’ED risolve questo problema almeno per i contratti che rientrano nel suo ambito di applicazione e pertanto è favorevole alla finalizzazione di questo ED.

Quanto all’informativa, per OIC alcune delle informazioni proposte dallo IASB dovrebbero essere fornite anche per i contratti per l’energia elettrica rinnovabile che sono valutati al fair value attraverso il conto economico.

Ritiene in particolare che per i contratti valutati al fair value non siano necessarie informazioni aggiuntive, ovvero i requisiti di informativa previsti dall’IFRS 7 e dall’IFRS 13 sono sufficienti.

Pertanto, suggeriscono di ridurre la portata delle informazioni proposte solo per i contratti che rientrano nell’ambito di applicazione dell’ED e che si qualificano per l’applicazione dell’IFRS 7.

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