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IFRS 9: estesa agli intermediari finanziari 106 TUB la disciplina transitoria del CRR

10 Aprile 2018
Di cosa si parla in questo articolo

Con Comunicazione del 9 aprile 2018 Banca d’Italia ha esteso l’applicazione delle disposizioni transitorie in materia di IFRS 9 agli intermediari finanziari ex. art. 106 TUB.

Per rendere più graduale l’impatto dell’IFRS 9, per le banche e le imprese di investimento è stata introdotta, nel Regolamento (UE) n. 575/2013 (CRR) un’apposita disciplina transitoria che consente – ai fini del calcolo dei coefficienti prudenziali – di distribuire lungo un arco temporale di cinque anni (dal 2018 al 2022) l’impatto sui fondi propri derivante dall’applicazione del nuovo principio contabile.

Considerando che gli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 TUB sono assoggettati ad un regime prudenziale analogo a quello delle banche, e, al pari di queste, sono tenuti ad applicare il nuovo principio contabile a partire dall’esercizio chiuso o in corso al 31 dicembre 2018, Banca d’Italia ha ritenuto opportuno estendere anche a questi soggetti la possibilità di avvalersi del regime transitorio introdotto nel CRR.

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