Con la pronuncia in oggetto la Suprema Corte ha ribadito il principio di diritto già affermato con la sentenza Cass. n. 2379/1977 secondo cui il bilancio di esercizio di una società per azioni, in forza del principio di continuità, deve partire dai dati di chiusura del bilancio dell’anno precedente, anche qualora l’esattezza e la legittimità di questi ultimi siano oggetto di discussione in sede contenziosa, e anche qualora siano state negate con sentenza non passata in giudicato. Infatti, solo il passaggio in giudicato fa sorgere il dovere, a carico degli amministratori, di apporre al bilancio contestato le variazioni imposte dal comando giudiziale, e, quindi, di modificare conseguenzialmente i dati di partenza del bilancio successivo.
Nella specie il ricorso era fondato sul fatto che il giudice dell’appello avesse erroneamente negato rilevanza alla pronuncia relativa al bilancio per cui era causa e che costituiva il presupposto di tutti i successivi secondo il predetto principio di continuità, trascurando di valutare il contenuto di esso e le sue ripercussioni sui bilanci successivamente approvati. La rimozione di quel bilancio avrebbe fatto venire meno le poste che costituivano i presupposti vincolati di quello successivamente approvato e parimenti impugnato, ma trattandosi di rimozione non ancora definitiva, in quanto oggetto di sentenza non ancora passata in giudicato, la Corte ha rigettato il ricorso.