Il Tribunale di Napoli (Pres. Scoppa, Rel. Feo), con sentenza del 24 aprile 2024, ha omologato un concordato preventivo, proposto da tre società facenti parte di un gruppo, fondato su di un piano industriale di continuità dell’attività imprenditoriale.
Le tre società proponenti, in funzione del raggiungimento delle condizioni previste dall’art. 112 CCII per l’omologazione del concordato in continuità aziendale, avevano chiesto l’applicazione del c.d. cram dawn fiscale (art. 88, comma 2 bis, CCII).
Sul punto, il Tribunale di Napoli ha stabilito – in contrasto con parte di dottrina e giurisprudenza – che “la locuzione di apertura del comma 1 dell’art. 88 CCII “fermo quanto previsto per il concordato in continuità aziendale dall’art. 112 comma 2 CCII” (ristrutturazione trasversale dei debiti) debba leggersi nel senso che tale ultima norma si aggiunge, ove ve ne siano la necessità e le condizioni, all’art. 88, comma 2 bis, completandone le relative prescrizioni e non va invece ad escludere l’applicazione della stessa al concordato in continuità aziendale”; individuando la ratio dell’istituto nella “necessità di superare ingiustificati dinieghi da parte degli enti finanziari e previdenziali al cospetto di soluzioni di carattere transattivo non peggiorative … che consentano la salvaguardia dei valori aziendali e la tutela dei conseguenti livelli occupazionali”.
I giudici hanno poi controllato che la proposta – non approvata all’unanimità – fosse stata approvata dalla maggioranza delle (cinque) classi, e che almeno una fosse formata da creditori con diritto di prelazione.
Risolvono quindi la questione in senso affermativo, “considerando come facenti parte del quorum deliberativo [le prime tre classi, costituite da crediti pubblici] e convertendo, quindi, il voto negativo in voto favorevole (in tal modo ritenendo operante il meccanismo del computo positivo dei voti degli enti, senza sottrarli dal quorum)”; inoltre le prime due classi “sono costituite da creditori privilegiati, evidentemente degradati al chirografo”.